Rapporti di lavoro

Tirocini, nuove linee guida per l'orientamento, formazione e inserimento al lavoro

di Alberto Bosco

La Conferenza delle Regioni e Province Autonome, il 18 dicembre 2014, ha approvato le linee guida in materia di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in vista della sottoscrizione di un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Tale atto fa seguito a quanto siglato in sede di Conferenza Stato, Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano il 24 gennaio 2013, in base al quale sono configurabili le seguenti tipologie:
a) tirocini formativi e di orientamento, per agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani, nella transizione tra scuola e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, per chi ha conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;
b) tirocini di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, rivolti per lo più a disoccupati (o in mobilità) e inoccupati, lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento per: disabili ex articolo 1, co. 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91; nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.


Tipologia e durata
Il nuovo documento dispone che, in aggiunta alle tipologie previste nelle Linee Guida del 24 gennaio 2013, sono istituiti i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione per le persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti.
Per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio sociale e/o sanitario verso una persona, o un nucleo familiare, in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, prestazioni sociali, nonché interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati. La durata massima è prevista in 24 mesi, tuttavia le Regioni e le Province autonome, a seguito di attestazione del servizio pubblico che ha in carico la persona, possono prevedere eventuali deroghe in materia di durata e ripetibilità.
Per ogni tirocinante, alla convenzione va allegato un “progetto personalizzato”, predisposto sulla base di modelli definiti da Regioni e Province autonome, sottoscritto da: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore nonché dalla Pa che ha in carico la persona (se diversa dal soggetto promotore o ospitante). Il progetto è strutturato in 3 sezioni: anagrafica; elementi descrittivi del tirocinio (sede, durata, importo dell'indennità); e specifiche del progetto (competenze da acquisire, obiettivi e modalità di svolgimento ecc.).
Per assicurare il conseguimento delle finalità previste, Regioni e Province autonome potranno definire modalità organizzative per garantire l'inclusione sociale, l'autonomia della persona e la riabilitazione. Tali tirocini sono esclusi dai limiti indicati dalle Linee guida del 2013 circa il numero massimo di tirocini nella medesima unità operativa.
L'accordo prevede l'erogazione di un'indennità (normalmente da parte dell'ente che ha preso in carico il tirocinante) che costituisce un sostegno economico per l'inclusione sociale, l'autonomia delle persone e la riabilitazione. Regioni e Province autonome, d'intesa con il Ministero, monitorano e valutano i risultati per la verifica del percorso. Infine, per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle Linee Guida del 2013.

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