Rapporti di lavoro

Il punto sul congedo straordinario biennale per assistere i disabili

di Rossella Quintavalle

In base all’articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001, il congedo straordinario biennale può essere richiesto, tra tutti gli aventi diritto, per ogni familiare disabile assistito, per un periodo massimo complessivo di 2 anni in tutta la vita lavorativa, in un’unica soluzione o in modo frazionato. Il congedo, che spetta a un genitore anche quando l’altro non ne abbia diritto, non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.
Gli aventi diritto al congedo
Possono richiedere il congedo:
- il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ne ha diritto il padre o la madre anche adottivi;
- in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
È importante sottolineare che l’Inps, nella circolare n. 32/2012, ha precisato che per “mancanza” di un familiare, deve intendersi non solo una situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale ad esempio il divorzio, la separazione legale o l’abbandono.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203 del 3/7/2013, ha esteso il diritto al congedo in argomento, anche al parente o all’affine entro il terzo grado, convivente con la persona in situazione di disabilità grave, come meglio chiarito dall’Inps nella circolare n. 159 del 15/11/2013.
Alla luce di tale sentenza, dunque, gli aventi diritto hanno il seguente ordine di priorità:
1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
2. i genitori anche adottivi o affidatari in caso di mancanza, decesso o in presenza di coniuge con patologie invalidanti;
3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di genitori con patologie invalidanti;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso, o in presenza di figli con patologie invalidanti;
5. un parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave, in mancanza degli altri soggetti individuati dalla norma.
L’Inps, inoltre, nella circolare n. 41/2009 ha precisato che i genitori naturali o adottivi e affidatari del disabile hanno titolo a fruire del congedo solo nella misura in cui si verifichi una delle condizioni sotto riportate:
-il figlio portatore di handicap non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
- il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.
Le patologie invalidante cui si fa riferimento sono quelle indicate nell’art. 2, comma 1, lettera d), del D.P.C.M. 21 luglio 2000, n. 278 mentre la condizione di disabilità grave del soggetto da assistere deve essere confermata dalla competente Commissione medica ASL, di cui all’art. 4, comma 1, della legge 104/1992, integrata dal medico Inps, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge 102/2009.
La persona da assistere non deve essere ricoverate a tempo pieno, tranne il caso in cui sia richiesta in ospedale la presenza del soggetto che presta assistenza, ovvero si tratti di un minore bisognoso di assistenza da parte di un familiare, o ancora la persona ricoverata sia in stato vegetativo persistente e/o in situazione terminale. Un’altra situazione che fa eccezione al divieto di assistere una persona ricoverata è rinvenibile nel caso in cui occorra un’interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per visite o terapie certificate, come specificato dall’Istituto di previdenza nel messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010.


L’indennità spettante
Ai lavoratori in congedo straordinario spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, esclusi gli emolumenti variabili. Il periodo di congedo non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperto da contribuzione figurativa, è valido ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
Il limite stabilito per indennità e contribuzione figurativa è fissato, per l’anno 2014, in euro 47.351,12 di cui euro 35.602,00 per indennità e euro 11.749,12 per contribuzione figurativa al fine di un massimale giornaliero di indennità anticipata in busta paga dal datore di lavoro pari a € 97,54 (35.602:365), oltre a quanto spettante per la copertura figurativa. Il datore di lavoro provvede mensilmente al recupero di quanto anticipato, sui contributi dovuti per gli altri dipendenti secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di malattia e maternità.
Le somme anticipate dal datore di lavoro non sono soggette a contribuzione ma subiscono l’imposizione fiscale nei modi ordinari. E’ importante ricordare che tale congedo dal lavoro concorre al raggiungimento del limite massimo di due anni di assenza nell’arco della vita lavorativa unitamente al congedo per gravi e documentati motivi familiari di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 53/2000.

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