Agevolazioni

Premi Inail, risparmi ma non per tutti

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Nuova autoliquidazione Inail con effetti diversi da un’azienda all’altra. Se è vero che i tassi si riducono in media del 30%, bisogna tenere presente che alcuni sconti “storici”, come quello riservato alle aziende dell’edilizia, vengono meno. Come emerge dagli esempi di calcolo pubblicati a lato, ci saranno aziende che risparmieranno sensibilmente sul premio da versare (come nel secondo caso, dove l’importo dovuto si abbassa di oltre 5mila euro), aziende per cui il risparmio sarà molto contenuto (come nel terzo e nel quarto caso) e aziende per le quali il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di calcolo comporterà invece un aumento del premio (si veda il primo caso).

L’Inail mette a disposizione delle aziende, in modalità telematica, le basi di calcolo per poter procedere all’adempimento, entro il 16 maggio. Le novità che la legge di Bilancio (legge 145/2018) ha introdotto sono diverse e quindi sarà bene conoscere tutti gli aspetti per affrontare i calcoli in modo corretto.

L’applicazione dei nuovi tassi

Innanzitutto, i nuovi tassi (recapitati nei giorni scorsi) valgono per la sola rata di anticipo del premio 2019, mentre la regolazione del 2018 deve essere effettuata sui tassi comunicati alle aziende alla fine dell’anno scorso.

Tutto parte dalla revisione dei premi e l’Inail, per consentirne il via libera – con la nota del 4 gennaio 2019 – ha ufficializzato il rinvio dei termini per la dichiarazione salari e per il pagamento dei premi, stabilito dall’articolo 1, comma 1125, della legge 145/2018: sono così slittati al prossimo 16 maggio sia il termine per presentare telematicamente le dichiarazioni delle retribuzioni (rispetto al 28 febbraio), sia quello riferito al versamento in un’unica soluzione dei premi ordinari, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi relativi al settore navigazione.

Gli effetti della revisione

La revisione dei premi, partendo dalla determina 385/2018, ha toccato il nomenclatore tariffario, il ricalcolo dei tassi medi, il meccanismo di oscillazione del tasso legato all’andamento infortunistico, la riduzione del tasso medio per prevenzione e l’aggiornamento delle modalità di applicazione delle tariffe.

Tra le conseguenze di maggiore interesse, vanno citate l’eliminazione di riferimenti ad attività poco significative o non compatibili con la gestione di inquadramento; la ridefinizione di lavorazioni già previste nelle precedenti tariffe, l’istituzione di nuove voci di tariffa non esistenti al tempo dell’ultima revisione tariffaria (Dm 12 dicembre 2000) e l’accorpamento di altre.

Tutto ciò ha comportato la contrazione delle voci di tariffa che sono passate dalle attuali 739 a 595.

Non cambia, invece, l’impianto del nuovo sistema tariffario, che resta articolato in quattro tariffe, corrispondenti alle gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività (Dlgs 38/2000).

Inoltre, tra gli altri effetti occorre tenere presente che – a partire dal 1° gennaio 2019 – vengono meno il cosiddetto sconto “cuneo” previsto dalla legge 147/2013 (che il Dm 22 ottobre 2018 aveva fissato al 15,24%) e lo sconto ad hoc riservato al settore edilizia: questi due benefici si applicheranno soltanto alla regolazione 2018.

Nell’ambito della revisione, è stato anche abolito il premio supplementare per la silicosi e l’asbestosi (articolo 153 del Dpr 1124/1965), così come scende al 110 per mille il tasso massimo applicabile alle lavorazioni pericolose (rispetto all’attuale 130 per mille).

Non sono state toccate, però, le agevolazioni legate ad alcuni rapporti di lavoro: quella per i dipendenti assunti in sostituzione di maternità (per le aziende con meno di 20 dipendenti) e quella legata alle assunzioni di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi.

Importanti novità riguardano anche le nuove modalità di determinazione dell’oscillazione del tasso: in sintesi, questa viene ancorata all’andamento infortunistico della Pat (la posizione assicurativa territoriale) nel suo complesso, così che la percentuale di riduzione o di aumento del premio sia applicata nella stessa misura a tutte le voci di tariffa presenti nella Pat, incluse quelle con anzianità minore del biennio.

Le scadenze

Tornando alla scadenza, per le aziende che scelgono il pagamento rateizzato, sono accorpati al 16 maggio il versamento della prima e della seconda rata.

Queste due rate comportano il pagamento del 50% dell’importo complessivamente dovuto: le rate successive, ciascuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate rispettivamente entro il 20 agosto ed entro il 16 novembre 2019, maggiorate degli interessi.

Leggi come cambiano i premi Inail tra vecchio e nuovo calcolo

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