Rapporti di lavoro

Qualifiche europee dei professionisti, si semplifica l’iter online

di Dario Aquaro e Marina Castellaneta

Procedure e status: l’Europa delle professioni ha segnato un altro punto a favore del riconoscimento delle qualifiche professionali. E in Italia, con la legge europea 2018 approvata dal Senato il 16 aprile, vede riallinearsi le norme nazionali al quadro Ue (la direttiva 2005/36, aggiornata nel 2013) e appianare una serie di attriti residui alla circolazione “senza frontiere”.

Evidenziati dalla procedura d’infrazione 2018/2175, gli ostacoli riguardano soprattutto il meccanismo della tessera professionale europea: la procedura elettronica facilitata, attiva da poco più di tre anni.

La tessera - che oggi è riservata solo a cinque professioni (infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare)ed è ambita anche altrove(ingegneri, architetti e altri “tecnici”) - è stata ideata per snellire e velocizzare l’iter di riconoscimento. In base agli ultimi dati disponibili, da gennaio 2016 a settembre 2018 l’Italia – quale Paese di arrivo e di partenza – ha trattato il maggior numero di domande: 2.432 su un totale di 6.828. Ed è seconda solo alla Francia per quel che concerne le card emesse (in entrata e in uscita): 1.353.

Dietro i numeri, però, si celano ancora “resistenze” di vario tipo: scarsa conoscenza dello strumento, difficoltà nell’uso della piattaforma online, poca trasparenza nelle richieste documentali. Così molti professionisti che intendono trasferirsi stabilmente nei Paesi del mercato unico e dello Spazio economico europeo (Norvegia, Liechtenstein e Islanda) continuano a preferire il percorso “cartaceo” tradizionale.

Nel segno della semplificazione e del dialogo diretto che sono alla base della procedura alternativa, con la legge europea 2018 l’Italia ha ora inserito l’obbligo per le autorità competenti di collaborare con i centri di assistenza dello Stato membro ospitante, anche attraverso la trasmissione di informazioni.

Ma non è l’unica modifica: proprio per evitare che la procedura d’infrazione avviata dalla Commissione Ue arrivi alla Corte di giustizia, è stato infatti disposto che i professionisti coperti dal sistema della tessera professionale non abbiano più l’onere di chiedere ogni documento. Sarà una delle autorità nazionali competenti (individuate nel Dlgs 206/2007, come modificato dal 15/2016 e dalla stessa legge europea) a rilasciare tutta la documentazione necessaria alla card. Il fardello, dunque, si sposta: perché con il precedente testo l’autorità aveva l’obbligo di rilasciare i soli documenti già in suo possesso, costringendo i cittadini a recuperare ogni singolo atto e a rivolgersi ai diversi organismi.

Con questa inversione, l’Italia si allinea a quanto richiesto dalla Commissione Ue e all’essenza stessa della tessera professionale che - come chiarito nel regolamento di esecuzione 2015/983 - mira a responsabilizzare l’autorità competente al rilascio attraverso la procedura del sistema di informazione del mercato interno (Imi). L’autorità, che è tenuta a completare le fasi preparatorie relative al fascicolo del professionista, dovrà ora fornire tutti i certificati di supporto, senza distinzione.

Le modifiche interessano anche la tempistica. Il nuovo testo del Dlgs 206/2007 prevede che i termini di rilascio (un mese) decorrano non dal ricevimento della domanda di tessera professionale, ma dalla scadenza «di una settimana dal ricevimento della domanda». E consente inoltre due proroghe (di due settimane ciascuna) del termine entro cui adottare la decisione finale, limitando la seconda a motivi di salute pubblica o per la sicurezza dei destinatari del servizio.

Viene ritoccata, infine, la nozione di cittadino dell’Unione europea «legalmente stabilito». E non è un ritocco di poco conto: nel momento in cui il lavoratore ottiene il riconoscimento della qualifica professionale, viene eliminato qualsiasi richiamo allo «Stato membro di residenza», che aveva creato problemi applicativi (e tra l’altro non è contemplato nelle direttive Ue recepite dal decreto). Il riferimento corretto è allo «Stato membro».

Le tre procedure

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