Rapporti di lavoro

Sicurezza sul lavoro, l’Italia si allinea alle nuove norme europee sui Dpi

di Mario Gallo

Con la pubblicazione del Dlgs 19 febbraio 2019, n. 17 (in Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2019, n. 53) anche l'Italia adegua la normativa nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale (Dpi) alla disciplina del Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che ha abrogato la Direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989. Questo nuovo provvedimento, in vigore dal 12 marzo 2019, secondo quanto riportato nel Comunicato del Governo ha l'obiettivo di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato di tali dispositivi, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti, realizzando il coordinamento con le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti.

L’ambito applicativo - Il Dlgs n. 17/2019 armonizza, quindi, diverse disposizioni interne al cosiddetto "Regolamento Dpi" che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei Dpi che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori. Si tratta, invero, di una disciplina di particolare rilievo ai fini antinfortunistici in quanto da un lato cerca di garantire una maggiore uniformità a livello europeo per quanto riguarda i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e le procedure di valutazione della conformità, mentre dall'altro cerca di scongiurare l'ingresso nel mercato europeo di Dpi non rispondenti a tali requisiti o, peggio ancora, recanti la marcatura di conformità "CE" posta in modo ingannevole su guanti, scarpe, elmetti, etc. Di conseguenza il Dlgs n. 17/2019 non interessa solo i fabbricanti e i distributori, ma anche gli stessi datori di lavoro che grazie a questa nuova disciplina dovrebbero godere di maggiori tutele in fase di acquisto e d'impiego; peraltro si tratta di una normativa anche ad ampio respiro in quanto trova applicazione a gran parte dei Dpi, con l'esclusione solo di alcune tipologie (ad esempio, i Dpi impiegati su navi marittime).

Le modifiche al Dlgs 81/20018 e al Dlgs 475/1992 - Il Dlgs n. 17/2019 ha così apportato in primo luogo diverse modifiche al Dlgs n. 475/1992; in particolare da rilevare che l'art. 2 ha profondamente novellato l'art. 3 del Dlgs n. 475/1992, stabilendo in materia di requisiti essenziali di sicurezza che i Dpi possono essere messi a disposizione sul mercato solo se rispettano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento Dpi. Appaiono, invece, di minore impatto le modifiche apportate al Dlgs n. 81/2008, che, tutto sommato, si limitano solo a degli aggiustamenti testuali; l'art. 2, infatti, ha armonizzato gli artt. 74 e 76 del "Testo unico" della sicurezza sul lavoro con il predetto Regolamento Dpi.

Nuovo apparato sanzionatorio - Di notevole rilievo è, poi, il quadro delle modifiche apportate all'apparato sanzionatorio; si tratta di un vero giro di vite operato per responsabilizzare maggiormente tutti gli operatori. Basti pensare, infatti, a mero titolo esemplificativo che il novellato art. 14 del Dlgs n. 475/1992 stabilisce che il fabbricante il quale produce o mette a disposizione sul mercato Dpi non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento Dpi, nonché l'importatore che immette sul mercato Dpi non conformi ai requisiti suddetti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro se trattasi di Dpi di prima categoria; addirittura se tratta di Dpi di secondo o terza categoria sono previste sanzioni penali. Molteplici sanzioni sono previste anche per i distributori e per "chiunque" metta a disposizione sul mercato Dpi non conformi alle nuove disposizioni.

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