Agevolazioni

La Garanzia Giovani anche per l’apprendistato

di Michele Regina

Il bonus occupazionale del "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani" allarga l'incentivo per i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi e rende cumulabile l'agevolazione con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva. Le novità sono contenute nel Decreto direttoriale 23 gennaio 2015, n. 11, di modifica del Decreto direttoriale n. 1709 dell'8 agosto 2014.
Il decreto n. 1709/2014 all'articolo 2 ha disciplinato l'incentivo economico in favore dei datori di lavoro privati che, senza obbligo, assumono dall’1 maggio 2014 e fino al 30 giugno 2017 giovani registrati al cosiddetto"Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani".
Sono ammessi a detto programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni) non occupati, né inseriti in un percorso di studio o formazione, il cosiddetto Neet.
Qualora, al momento dell'istanza preliminare di ammissione all'incentivo , come anche ricordato lo scorso anno da nota di prassi dell'Inps sull'argomento , il giovane Neet non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente, il ministero del lavoro coinvolge la regione di adesione ovvero, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la regione procede, nei successivi 15 giorni, alla presa in carico e contestuale profilazione del giovane. Con il decorso di 15 giorni lo stesso ministero del Lavoro, in caso di assenza dell'ente locale, procede alla profilazione acquisendo le informazioni con autocertificazione del giovane. La regione competente per territorio farà verifiche a campione sulla veridicità dei dati dichiarati.
L'incentivo spetta:
- ai datori di lavoro che assumono i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- ai datori di lavoro che assumono i suddetti giovani con un contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi;
- in caso di lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore al 60% dell'orario normale di lavoro;
- al socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato;
- per i contratti di apprendistato professionalizzante, prima esclusi dal decreto n. 1709/2014.
Non è ammesso al bonus, invece, il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, il lavoro domestico, ripartito e accessorio.
L'importo diversificato del bonus è determinato dal tipo di assunzione e dalla classe di profilazione del giovane.
Nel caso in cui, nel periodo di efficacia del contratto a tempo determinato per il quale si usufruisce dell'incentivo, il rapporto è trasformato a tempo indeterminato, al datore di lavoro che ne faccia richiesta spetta l'incentivo relativo ai contratti a tempo indeterminato, decurtato dell'importo fruito durante il rapporto a termine.
In caso di rinnovo del contratto a tempo determinato non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro.
In caso di proroga il beneficio è riconosciuto qualora la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi. Nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi sei mesi.
Per effetto della novella normativa per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere è ora riconosciuto l'importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato.
Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi l'incentivo è fruibile in sei quote mensili di pari importo; per i contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi e per i contratti a tempo indeterminato, l'incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo.
In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro l'incentivo è proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
Per i contratti di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'incentivo non è corrisposto in relazione agli eventuali periodi di disponibilità, cioè di assenza di missione presso un utilizzatore, secondo la disposizione legale e contrattuale; le quote di incentivo non corrisposte in relazione ai periodi di disponibilità non possono essere recuperate in periodi successivi.
Nelle more della prescritta autorizzazione da parte della Commissione europea a seguito della notifica, gli incentivi in parola sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (Ue) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti cosiddetti de minimis.
Diversamente dal testo originario del Decreto n. 1709, il bonus è ora cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. L'incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50% dei costi salariali.
L'incentivo viene riconosciuto dall'Inps nei limiti di bilancio delle risorse assegnate alle regioni o delle province autonome.
Al fine di fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'Inps esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'Inps, tramite apposita circolare.
Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Inps, il datore di lavoro deve, ove non l'avesse fatto, effettuare l'assunzione.
A pena di decadenza, entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
A seguito dell'autorizzazione, la fruizione dell'agevolazione avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive mensili.

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