Rapporti di lavoro

Il bonus di 80 euro entra nel Tuir - Esclusi gli incapienti e i pensionati

di Cristian Valsiglio

La legge di stabilità 2015, così come approvata dal Consiglio dei Ministri, si appresta a percorrere il suo iter parlamentare tra dubbi e incertezze, tra buoni propositi e ferrate critiche. Relativamente all'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale particolare rilevanza ha il fatto che, come da promesse, il credito dei famosi euro 80 dopo la fase di sperimentazione per l'anno 2014 diventa una misura stabile e definitiva.
Si ricorderà infatti che in fase di conversione del D.L. 66/2014, la L. 89/2014 aveva provveduto ad opzionare la stabilizzazione del credito tramite un intervento strutturale che dovesse privilegiare in particolare le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico; misura quest'ultima che trova nella legge di stabilità 2015 una timida presenza (un fondo di euro 500 milioni tutto da delineare).
La nuova disposizione si muove su due fronti: da un lato provvede ad abrogare il comma 1-bis dell'art. 13 del T.u.i.r. e dall'altro prevede l'introduzione del comma 1-ter. Sostanzialmente come ad affermare la cancellazione del vecchio credito a favore del nuovo.
Tuttavia si nota, sin a prima vista, una forte assonanza del nuovo rispetto al vecchio senza profili significativi di discontinuità.
Pertanto continuano ad essere esclusi dall'agevolazione i pensionati e gli incapienti mentre il beneficio è confermato per i titolari dei redditi di lavoro dipendente e per particolari categorie di redditi assimilati agli stessi (tirocini, lavoro a progetto etc.).
L'importo mensile è fissato in euro 80, valore totalmente teorico da rapportare al periodo di lavoro ovvero alle giornate utili per il calcolo delle detrazioni, secondo le varie indicazioni dell'Agenzia delle Entrate (v. Circ. AE n. 9 e 22 del 2014).
Tale misura mensile teorica, decorrente dal 1° gennaio 2015 e non, come per l'anno 2014, in corso d'anno (maggio 2014), ha necessitato di una revisione tanto che il nuovo comma 1-ter prevede che il credito è riconosciuto nella seguente misura (“quantum”):
1)fino a euro 24.000: il credito sarà pari a 960 euro (960/2 = 80);
2)oltre euro 24.000 e fino a euro 26.000: il credito di euro 960 sarà ridotto in virtù del rapporto tra l'importo di euro 26.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro 2.000;
3)oltre euro 26.000: il credito non è concesso.
Ai fini del diritto (ossia dell'”an”) resta confermato il principio secondo il quale il credito è dovuto solo ove l'imposta calcolata sui redditi sopra indicati sia superiore alle detrazioni di cui al comma 1 dell'art. 13 del DPR 917/1986 ossia quelle collegate alla produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato debitamente rapportate al periodo di lavoro svolto.


Condizione essenziale ---> Imposta Lorda > Detr. Produzione reddito (Art. 13, co. 1 DPR 917/1986)

Ai fini di detto parametro non rilevano pertanto le altre tipologie di detrazioni comprese quelle di carattere familiare presente nell'art. 12 del DPR 917/1986.
Confermato il riconoscimento automatico da parte del sostituto d'imposta che provvederà al recupero dello stesso, dopo averlo anticipato in busta paga, tramite compensazione orizzontale utilizzando verosimilmente il codice tributo 1655.
Sostanzialmente il datore di lavoro/sostituto d'imposta dovrà:
- verificare che l'imposta lorda, calcolata sul reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, sia maggiore delle detrazioni di produzione del reddito;
- calcolare il beneficio sul reddito complessivo secondo le fasce reddituali indicate dalla norma;
- escludere dall'agevolazione i dipendenti (o assimilati) che hanno comunicato di non aver diritto al credito;
- inserire in busta paga l'importo mensile del predetto importo come voce non imponibile a fisco e contributi con incidenza direttamente sul netto;
- recuperare il predetto credito tramite F24 utilizzando il codice tributo 1655 nella colonna importi a credito;
- inserire il predetto importo nella Cu (nuova release della vecchia Cud) del dipendente o assimilato (e verosimilmente indicare la compensazione sul futuro modello 770/2015).
Resta da chiarire, e probabilmente durante l'iter parlamentare la questione sarà affrontata, l'impatto della liquidazione del TFR maturando, altra novità fondamentale della legge di stabilità 2015, sulla determinazione del diritto e del quantum del credito qui in commento.
Infatti l'attuale art. 6 della legge di stabilità, così come uscita dal CdM, prevede per i lavoratori privati la possibilità di vedersi liquidato mensilmente il TFR maturando. Tuttavia la norma afferma che il TFR corrisposto mensilmente sarà assoggettato a tassazione ordinaria e pertanto entrando nel reddito complessivo potrebbe avere effetti negativi sulla liquidazione del credito degli 80 euro.
Infatti qualora un dipendente con un reddito annuo inferiore a 24.000 superasse, con il TFR liquidato nell'anno, il reddito complessivo di euro 26.000 non avrebbe diritto al credito degli 80 euro con una quasi totale neutralizzazione dell'effetto che si vuole ottenere dalle due misure: aumentare la capacità d'acquisto dei dipendenti.
Si auspica che in fase di approvazione della norma possa essere trovato un adeguato correttivo al fine di evitare il predetto effetto distorsivo.

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