Previdenza

Da quest'anno norme più rigorose per i fondi pensione contrattuali

di Claudio Pinna e Matteo Prioschi

Il 1° febbraio è entrato in vigore il decreto legislativo 147/2018 che recepisce la direttiva Ue 2016/2341 Iorp II sugli enti pensionistici aziendali o professionali. La definizione del quadro normativo non è però completata perché entro marzo il ministro del Lavoro deve emanare le norme applicative in tema di definizione dei requisiti di professionalità e onorabilità, delle cause di ineleggibilità e situazioni impeditive dei componenti dei vari organi dei fondi pensione.

In un messaggio inviato ieri in occasione di un convegno dedicato ai fondi pensione, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha affermato che «è di notevole interesse e di grande importanza analizzare gli impatti della manovra 2019 e gli effetti della direttiva europea Iopr II, con i conseguenti cambiamenti che comporteranno anche nell'organizzazione dei Fondi pensioni».

La Covip, invece, dovrà definire un significativo numero di aspetti, alcuni decisamente rilevanti. Basti pensare ai contenuti dei documenti che descrivono il sistema di governo del fondo pensione, la valutazione interna del rischio, ivi compreso quello operativo che rappresenta sicuramente una novità per i fondi pensione. Indicazioni dovranno essere altresì fornite con riferimento alla definizione della politica di remunerazione degli organi dei programmi, nonché dovrà essere stabilito il contenuto del documento sugli obiettivi, criteri e tecniche di gestione del rischio di investimento. Senza dimenticare, infine, il relativo impianto sanzionatorio.

«Auspichiamo che la regolamentazione secondaria, che sta per essere emanata dalla Covip, contenga chiarimenti che consentano ai fondi di evitare la duplicazione di ruoli, funzioni e adempimenti informativi e documentali» ha dichiarato il presidente di Assofondipensione Giovanni Maggi partecipando al convegno organizzato da Deloitte.

Un aspetto importante che dovrà essere chiarito da Covip è rappresentato dalla modalità di applicazione del principio di proporzionalità, diverse volte richiamato dal decreto. Le dimensioni dei fondi, infatti, non potranno non essere considerate ai fini dell'effettiva applicazione, anche se con ogni probabilità la nuova normativa porterà diversi fondi di dimensioni contenute a integrarsi verso strutture più grandi considerando che gli impegni richiesti appaiono in alcuni casi decisamente complessi e rilevanti. La previsione, inoltre, è che Covip lascerà un tempo ragionevole a tutti i fondi pensione per l'introduzione delle nuove norme.

Tali norme, così come stabilito dal decreto, saranno principalmente destinate ai fondi contrattuali e a quelli preesistenti (costituiti cioè già alla data di entrata in vigore della legge 421/1992), aventi soggettività giuridica. I fondi pensione aperti invece recepiranno le disposizioni in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento. Covip quindi, sentiti Banca d'Italia, Consob e Ivass, adotterà specifiche istruzioni di vigilanza. La direttiva richiederà infatti al nostro mercato il recepimento di diverse questioni attualmente non previste. In particolare, con riferimento alla gestione dei rischi.

Tra le funzioni fondamentali che obbligatoriamente dovranno essere stabilite ne viene prevista una specificamente destinata alla definizione delle strategie, dei processi e delle procedure per l'individuazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio di tutti i rischi corsi dal fondo pensione. Non solo quelli connessi con gli investimenti, ma anche quelli cosiddetti operativi, cioè derivanti dalle possibili perdite generate dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane, sistemi informatici o da eventi esogeni. Il collegamento con l'attuale funzione finanza prevista nei fondi pensione dovrà essere assolutamente verificato.

Il nuovo decreto, come peraltro richiesto dalla direttiva, pone un significativo accento sulla comunicazione da fornire agli aderenti. I fondi pensione dovranno prevedere una specifica documentazione a seconda delle possibili varie categorie di iscritti: i potenziali aderenti, le informazioni periodiche, quelle da fornire durante la fase di prepensionamento e nel corso dell'erogazione delle rendite.

Le nuove disposizioni faciliteranno anche la costituzione dei fondi pensione cosiddetti transfrontalieri. Quelli cioè stabiliti in un paese dell'Unione europea ai quali possono aderire anche lavoratori residenti in un altro paese sempre dell'Ue. Le modalità previste per il reciproco riconoscimento sono state ulteriormente snellite. Un'ottima opportunità questa per i nostri fondi pensione che potranno attirare lavoratori anche da altri paesi. Ma anche un rischio perché alcuni nostri iscritti potrebbero decidere di trasferire la posizione maturata presso un fondo pensione all'estero.

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