Previdenza

L’Inps fa il punto sul nuovo Isee

di Pietro Gremigni

Il decreto interministeriale del 7 novembre 2014 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica legato al rilascio dell'indicatore della situazione economica dei cittadini, in vigore a partire dal 1 gennaio 2015.
L'Inps che ha il compito di ricevere le richieste ha emanato la circolare 171 del 18 dicembre 2014 per illustrare le novità e fare il punto della relativa disciplina.
L'Isee costituisce lo strumento di valutazione per l'accesso alle “prestazioni sociali agevolate” che sono prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
Vengono stabilite, con le nuove regole, delle modalità di calcolo differenziate dell'indicatore con la conseguenza che non vi è più un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni (per prestazioni socio-sanitarie, per l'università, per i minori).
l'ISE, è il valore dato dalla somma dei redditi e da una quota (il 20%) dei patrimoni mobiliari ed immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare.


DSU – L'ISE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU che è la dichiarazione sostitutiva unica che l'interessato presenta all'Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, ai Comuni, ai centri di assistenza fiscale (CAF) o all'INPS, in via esclusivamente telematica.
Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS, ad esempio indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare, assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai Comuni).
La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste.
In tale lasso di tempo, il sistema informativo ISEE tiene in memoria il contenuto della dichiarazione in modo tale che tutti i componenti il nucleo familiare possano richiedere prestazioni sociali agevolate senza ripetere la dichiarazione più volte.


Variazioni della situazione - Come nella disciplina previgente, il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni e possono chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare.


DSU modulare - La DSU può assumere un carattere modulare poiché non vi è più un'unica dichiarazione, identica per tutte le situazioni, ma una DSU strutturata su più Moduli, ed all'interno di essi, su più Quadri, in funzione della prestazione che si intende richiedere e delle caratteristiche del nucleo familiare richiedente.


Gestione dell'ISE - L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE. Il portale ISEE sarà disponibile nella sezione del sito “Servizi on-line” – “Servizi per il Cittadino” al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS.


Tempistica – I termini previsti per arrivare al rilascio dell'ISE sono i seguenti:
-Entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della DSU i soggetti che la hanno acquisita trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE;
-Entro il 4° giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della relativa richiesta da parte dell'INPS avviene l'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo ISEE;
-Entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria l'INPS (in base ai dati autodichiarati, a quelli acquisiti dall'Agenzia delle entrate e a quelli presenti nei propri archivi) determina l'ISEE e lo rende disponibile ai soggetti interessati secondo le modalità specificate nel paragrafo successivo.

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