Rapporti di lavoro

Assenza dal lavoro e testimonianza in processi civili e penali, il problema della retribuzione

di Alberto Bosco

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La presenza all'udienza dei testimoni nel processo civile è regolata dall'art. 250 del codice di procedura civile.
1) l'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti;
2) l'intimazione di cui sopra, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in ...