Rapporti di lavoro

Assenza dal lavoro e testimonianza in processi civili e penali, il problema della retribuzione

di Alberto Bosco

La presenza all'udienza dei testimoni nel processo civile è regolata dall'art. 250 del codice di procedura civile.
1) l'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti;
2) l'intimazione di cui sopra, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata;
3) l'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax;
4) il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.
Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento coattivo per mezzo della forza pubblica, all'udienza stessa o ad altra successiva (art. 255 c.p.c.).
Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo a una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.
In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro.
Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi, o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore competente per territorio in ragione della residenza del soggetto intimato.
Talvolta le richieste di testimonianza possono scaturire anche da istanze di tribunali stranieri con le cosiddette rogatorie internazionali, come per i cittadini esteri che in quanto lavoratori risultino residenti in Italia (art. 69 d legge 31 maggio 1995 n. 218).
Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato (art. 257-bis c.p.c.).
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione; quindi egli sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. Se il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'art. 255, primo comma, c.p.c.
È in ogni caso stabilito che il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.
Nel procedimento penale il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte (co. 1, art. 198, c.p.c.).
Egli, per contro, non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.

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