Detassazione dei premi e adempimenti del datore di lavoro
La L. 208/2015 ha previsto l'applicazione in modo strutturale della detassazione dei premi di risultato, ossia l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% in luogo della tassazione ordinaria e dell'assoggettamento ad addizionale regionale e comunale.
Tale agevolazione è stata successivamente regolamentata dal DM 25 marzo 2016, mentre l'Agenzia delle entrate, con circolari n. 28/E/2016 e 5/E/2018, ha illustrato operativamente le disposizioni normative soffermandosi in particolare sui punti di attenzione che devono avere i datori di lavoro ai fini dell'applicazione del beneficio.
Una volta verificate le condizioni oggettive di applicazione dell'agevolazione (i premi devono essere incrementali e identificati in apposito accordo collettivo depositato), il datore di lavoro deve verificare sotto l'aspetto quantitativo i limiti imposti dalla normativa.
Sotto l'aspetto meramente quantitativo si riscontrano due limiti: il primo di carattere oggettivo che identifica il limite massimo detassabile in euro 3.000 (euro 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i dipendenti e che non hanno sottoscritto un contratto integrativo sui premi successivamente al 24 aprile 2017); il secondo di carattere soggettivo che esclude dal beneficio i percettori di reddito di lavoro dipendente nell'anno precedente superiore a euro 80.000.
In merito all'applicazione della detassazione, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 28/E/2016, ha illustrato i seguenti impatti operativi, soffermandosi sugli adempimenti posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore:
Impatti per il datore di lavoro
•L'applicazione del regime agevolato da parte del sostituto d'imposta costituisce la regola, "salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro";
•Il sostituto d'imposta, se ha rilasciato la CU (Certificazione unica) per l'anno precedente (per tutti i 365 giorni), applica direttamente l'imposta sostitutiva una volta verificato il non superamento di euro 80.000 a titolo di reddito di lavoro dipendente;
•In caso di CU parziale (ossia che non copre l'intero periodo d'imposta) ovvero di CU elaborata da altro datore di lavoro, il datore di lavoro applica l'imposta sostitutiva a condizione che il beneficiario attesti per iscritto l'importo di reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno precedente;
•Il datore di lavoro se accerta ex post l'applicabilità della detassazione può calcolare l'imposta sostitutiva e recuperare le maggiori ritenute fiscali operate sui premi corrisposti con la prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio;
•Qualora la tassazione ordinaria risultasse più favorevole al dipendente, il datore di lavoro, previa comunicazione al dipendente, applicherà sui premi detassabili le aliquote a scaglioni di reddito IRPEF e le addizionali regionali e comunali in luogo della tassazione del 10% a titolo di imposta sostitutiva (c.d. clausola di salvaguardia);
•Il sostituto deve indicare separatamente nella CU: la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva, l'imposta sostitutiva e l'eventuale destinazione del premio welfarizzato.
Impatti per il lavoratore
•Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell'ipotesi in cui nell'anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente di importo superiore a euro 80.000 ovvero se nell'anno di corresponsione dei premi abbia percepito somme già assoggettate ad imposta sostitutiva ai fini della verifica del limite massimo agevolabile (euro 3.000);
•Il dipendente può comunicare al proprio datore di lavoro l'eventuale rinuncia al regime agevolato;
•Il lavoratore, in sede di dichiarazione dei redditi, deve far concorrere al reddito complessivo i redditi che, nonostante l'assenza dei presupposti richiesti, siano stati assoggettati erroneamente ad imposta sostitutiva dal datore di lavoro;
•Il dipendente può utilizzare la dichiarazione dei redditi per applicare il regime che risulti a lui più favorevole.