Licenziamento al termine della solidarietà FIS
Con la circolare n. 28/2014 – che ha annullato e sostituito integralmente la precedente n. 26/2014 – il Ministero del Lavoro, con riferimento alla fattispecie del contratto di solidarietà, ex art. 5, commi 5, 7 e 8 della legge n. 236/93 - per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS – ha precisato che “durante il regime di solidarietà è fatto divieto di mettere in mobilità o licenziare, tranne che per giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà che gli eventuali dipendenti dell'impresa non interessati dal contratto di solidarietà. Qualora ciò avvenga, l'azienda perderebbe la propria quota di contributo in relazione ai dipendenti licenziati, ancorché anticipata agli stessi”. La solidarietà difensiva per le aziende non soggette alla CIGS, abrogata con l’intervento della riforma degli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015, assumeva caratteristiche peculiari che, tra l’altro, prevedevano un contributo suddiviso tra azienda e datore di lavoro. La fattispecie sottoposta dal lettore deve essere invece valuta con riferimento alla più ampia questione che attiene al rapporto tra il contratto di solidarietà e il potere di licenziare. Con il contratto di solidarietà, infatti, per affrontare la crisi d’impresa, il potere dell’imprenditore viene ad essere limitato seppure nel solco di una contrattazione ablativa che richiede sacrifici ai lavoratori in termini condivisi e per questo negoziati, finalizzati ad evitare licenziamenti. Proprio per la sua natura – ed in conformità con lo spirito della legge - l’accordo sindacale impone, nel corso della sua vigenza, il divieto per il datore di lavoro di operare riduzioni di personale. Eventuali licenziamenti, oltre che annullabili per difetto di giustificato motivo, potrebbero consentire il ricorso alla procedura di cui all’art. 28, legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), in materia di comportamento antisindacale, in quanto la stipulazione dell’accordo – violato da parte datoriale – avrebbe impegnato la rappresentatività e la credibilità del sindacato. La stipula di un contratto di solidarietà denoterebbe quindi l’implicita rinuncia del datore di lavoro ad operare una riduzione di personale che dispiega i propri effetti durante tutto il suo decorso (quindi anche nell’ultimo giorno della sua efficacia: nel caso che ci occupa il 28 febbraio). Sotto un diverso profilo, sembrerebbe possibile una riconsiderazione del mantenimento dei livelli occupazionali per i lavoratori interessati al contratto, ove fosse provata la sopravvenienza di eventi oggettivamente tali da rendere impossibile o eccessivamente oneroso mantenere fede all’impegno di non licenziare, assunto in seno agli accordi negoziali. In ogni caso la modificazione delle condizioni imporrebbe un confronto tra le parti stipulanti, al fine di evitare un comportamento datoriale, tale da assumere una connotazione antisindacale. Le presenti considerazioni sono ovviamente applicabili anche alla fattispecie della solidarietà difensiva FIS.