Rapporti di lavoro

Nuove regole del diritto di sciopero nel settore del trasporto aereo

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di Silvano Imbriaci


Lo sciopero nel settore del trasporto aereo è attualmente disciplinato dalla legge n. 146/1990 e dalla regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata con delibera della Commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali n. 01/92 del 19 luglio 2001. Attesa la necessità di adeguare quelle disposizioni per renderle maggiormente funzionali all'esigenza di contemperare il diritto di sciopero con il godimento dei diritti individuali alla libera circolazione, la Commissione di Garanzia, vista l'impossibilità delle parti sociali di individuazione di regole comuni frutto di un accordo in tal senso, ha predisposto una nuova regolamentazione provvisoria con delibera 13 ottobre 2014, apportando sostanziali modifiche alla regolamentazione vigente. Tale apparato normativo si applica alle imprese, alle pubbliche amministrazioni e ai lavoratori che concorrono, in qualunque veste, alla erogazione dei servizi funzionalmente connessi alle attività di aviazione civile e navigazione aerea: servizio trasporto passeggeri, servizio di assistenza al volo, servizi di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea, servizi aeroportuali (art. 1). Ferma restando la necessità di rispettare e garantire i vincoli inderogabili derivanti dagli obblighi anche internazionali assunti dalla Repubblica Italiana in materia di aviazione (soprattutto con riferimento alle esigenze di difesa del territorio), la disciplina delle astensioni dal lavoro deve comunque garantire le misure di assistenza per gli aeromobili in pericolo, i voli di Stato e comunque i voli connessi ad esigenze di emergenza sanitaria o soccorso umanitario. Il termine di preavviso minimo viene elevato da 10 a 12 giorni, il massimo da 45 a 60 giorni. Significativo è anche l'innalzamento del termine di revoca “tempestiva” dello sciopero (da 5 a 7 giorni) in quanto la revoca effettuata a ridosso del giorno fissato per l'astensione in realtà determina comunque un disagio per l'utenza che ha comunque dovuto riprogrammare per tempo l'utilizzo di servizi alternativi. Sono comunque salvaguardati periodi di franchigia, in cui non è possibile l'astensione per sciopero (art. 8: periodi a cavallo delle festività nazionali e religiose, o di intenso traffico estivo, nonché periodi antecedenti o successivi alle consultazioni elettorali) e sono indicate due fasce orarie di tre ore ciascuna in cui il servizio è comunque garantito (7-10; 18-21). L'esigenza di assicurare il diritto costituzionale alla libera circolazione impedisce inoltre che in questo settore siano proclamati i c.d. scioperi a scacchiera (articolati per singola categoria o qualifica o profilo professionale). Vengono poi dettate alcune regole che disciplinano gli obblighi successivi alla proclamazione dello sciopero (art. 11), tra cui la necessaria comunicazione da parte dell'Organizzazione Sindacale alla Commissione e al Ministero, a cui dovrà seguire la tempestiva comunicazione all'utenza (da parte degli enti e delle imprese che assicurano il servizio), da effettuarsi anche con “mezzi di comunicazione di massa” o tramite web; tali informazioni dovranno riguardare anche le prestazioni comunque garantite, le modalità di ripresa del servizio e dovrà essere dato adeguato risalto alla indicazione delle difficoltà e dei disagi che potrebbero verificarsi. Un capitolo a parte riguarda l'elevazione dell'intervallo minimo tra le azioni di sciopero (da 10 a 15 giorni liberi per il trasporto aereo e da 20 a 30 giorni liberi per il servizio di assistenza al volo). Lo scopo di tale disciplina è quello di garantire non solo il servizio, ma anche la sua continuità e in questo senso si comprende il maggior intervallo previsto per l'assistenza al volo, in quanto si tratta di un'attività che determina maggiori ripercussioni anche nelle altre aree dei servizi. La parte III del regolamento è dedicata alla individuazione delle prestazioni indispensabili, in ogni singolo settore di riferimento: servizio trasporto passeggeri (garanzia dei voli programmati nelle fasce orarie di salvaguardia; al di fuori delle fasce orarie la garanzia di un volo intercontinentale, di un collegamento monogiornaliero verso un solo aeroporto di ciascuna isola e da ciascuna isola verso un aeroporto del nord, del centro e del sud, dei voli charter di collegamento con le isole già programmati); servizio di assistenza al volo (garanzia di assistenza per i voli nelle fasce orarie, per i sorvoli, i voli di Stato e di emergenza, i voli intercontinentali in arrivo, le radiomisure e i collegamenti monogiornalieri); i servizi strumentali alla navigazione aerea (con predisposizione di appositi presidi h24 per assistenza al volo, meteorologia aeroportuale ed informazioni aeronautiche); servizi professionali di supporto (riducibili fino al 50% della funzionalità normale); servizi aeroportuali (al di fuori delle fasce orarie devono essere erogate prestazioni sufficienti a mantenere una funzionalità dei servizi non inferiore al 20% di quella normalmente assicurata); servizi di sicurezza (devono essere assicurati appositi presidi per la garanzia della sicurezza dei voli e dei passeggeri, anche coinvolgendo il personale comandato in servizio o reperibile); servizi accessori (garanzia delle prestazioni sufficienti a mantenere una funzionalità nella misura del 30% di quella normale e del 50% nelle punte stagionali da aprile ad ottobre). A tal fine, per assicurare la necessaria dotazione di personale, i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili vengono determinati dalle singole imprese almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione (art. 28). L'ultima parte riguarda le procedure di raffreddamento e di conciliazione, con verbalizzazione e pubblicità delle ragioni che non hanno consentito un accordo per evitare lo sciopero. Sotto questo profilo, le OOSS proclamano lo stato di agitazione nei confronti delle singole aziende e non nei confronti delle Associazioni Datoriali (che nel settore aereo non hanno potere di rappresentanza).

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