Licenziamento, se non è per iscritto c’è sempre la reintegra
di Alberto Bosco
L'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, prevede che il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore (anche se dirigente); che la sua comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato; e, infine, che il recesso intimato senza l'osservanza di tali disposizioni è inefficace. Concentrando la nostra attenzione unicamente sul recesso comunicato in forma orale (e non anche sull'omessa comunicazione dei motivi per iscritto), va subito...
Una sentenza problematica sui rapporti tra trattazione scritta e rito del lavoro
di AGI a cura di Marco Menicucci