Rapporti di lavoro

Licenziamento, se non è per iscritto c’è sempre la reintegra

di Alberto Bosco

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus

L'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, prevede che il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore (anche se dirigente); che la sua comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato; e, infine, che il recesso intimato senza l'osservanza di tali disposizioni è inefficace. Concentrando la nostra attenzione unicamente sul recesso comunicato in forma orale (e non anche sull'omessa comunicazione dei motivi per iscritto), va subito...