Rapporti di lavoro

La rilevanza degli accordi individuali nell'attribuzione di mansioni inferiori

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di Giovanni Mimmo

La formulazione dell'art. 2103 c.c. precedente al DLgs. 81/2015 prevedeva la nullità senza alcuna deroga di ogni patto contrario al divieto di assegnazione di mansioni inferiori, il nono comma dell'attuale formulazione dell'art. 2103 c.c., nel ribadire tale nullità fa salva la previsione del sesto comma dello stesso articolo.
Il sesto comma, infatti, consente la stipula di accordi individuali aventi ad oggetto la modifica delle mansioni, in deroga alla disciplina dell'art. 2103 c.c.
Tali accordi devono avere quale presupposto, alternativo, a) la conservazione del posto di lavoro, b) l'acquisizione di una diversa professionalità, c) il miglioramento delle condizioni di vita.
L'interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro è ovviamente collegato all'ipotesi in cui l'accettazione del demansionamento si ponga quale presupposto per evitare il licenziamento; l'interesse del lavoratore ad acquisire una diversa professionalità ovvero al miglioramento delle condizioni di vita devono chiaramente essere collegate ad una richiesta che il prestatore abbia fatto al datore di lavoro di mutamento di mansioni o di inquadramento: in tal caso, pertanto, il mutamento di mansioni non può avere quale presupposto una esigenza aziendale, ma esclusivamente deve rispondere ad una esigenza personale manifestata dal lavoratore.
L'accordo, per esplicita previsione del legislatore, deve avvenire nelle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, c.c. (in sede sindacale ovvero davanti alla direzione territoriale del lavoro) o davanti alle commissioni di certificazione.
Il contenuto dell'accordo riguardante il mutamento di mansioni (ovviamente in peius, non avendo alcun senso un accordo per l'assegnazione a mansioni superiori o equivalenti, trattandosi di fattispecie nella libera disponibilità delle parti) può avere ad oggetto il mutamento della categoria legale cui appartiene il lavoratore, il livello di inquadramento e la retribuzione.
Pertanto, l'oggetto di tali accordi è molto ampio e può derogare ai requisiti di cui al quinto comma prevedendo così sia l'assegnazione a mansioni non solo limitate al livello immediatamente inferiore ma anche a più livelli inferiori, la possibilità che il mutamento di mansioni riguardi anche la categoria professionale del lavoratore e la possibilità che all'assegnazione a mansioni inferiori corrisponda la corrispondente riduzione del trattamento retributivo.
La formulazione del sesto comma sembrerebbe consentire un patto tra lavoratore e datore di lavoro avente ad oggetto l'assegnazione al lavoratore di mansioni superiori senza il riconoscimento del relativo trattamento retributivo: riterrei però che una simile interpretazione sia preclusa dall'art. 36 della Costituzione, per cui si può affermare che tali accordi sostanzialmente possono riguardare solo mansioni inferiori e non anche quelle superiori o equivalenti

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