Rapporti di lavoro

Il collocamento mirato dei lavoratori disabili dopo il Jobs act

di Paola Sanna

La riforma del collocamento obbligatorio operata con la legge 68/1999 è stata rivisitata dagli articoli da 1 a 13 del Dlgs 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015. In particolare, è stato stabilito che entro il 22 marzo 2016 con apposito provvedimento normativo siano definite le linee guida in materia di collocamento mirato, seguendo una serie di principi finalizzati ad armonizzare al meglio ricerca ed inserimento del lavoratore disabile nel contesto lavorativo, ma anche individuando la nuova figura di un responsabile dell'inserimento (articolo 1 del Dlgs 151/2015).


Soggetti beneficiari - Rientrano nella categoria dei soggetti beneficiari:
1) gli invalidi civili;
2) gli invalidi la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, siano ridotte in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo (si tratta dei soggetti che hanno titolo a percepire il trattamento di invalidità) (articolo 2 del Dlgs 151/2015);
2) invalidi del lavoro;
3) soggetti non vedenti; è opportuno ricordare che l'Albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista è stato soppresso dall'articolo 12 del Dlgs 151/2015;
4) soggetti sordomuti;
5) invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio.
6) soggetti divenuti invalidi in costanza di rapporto di lavoro nel settore privato, a causa di infortunio sul lavoro o malattia (ministero del lavoro, nota 24 maggio 2010, numero 17).


Quote di riserva - Le quote d'obbligo di assunzione per le aziende pubbliche e private sono scaglionate in relazione al numero di addetti, che deve essere almeno pari a 15 dipendenti. Con decorrenza 1° gennaio 2017, l'obbligo di assunzione del lavoratore disabile non è più vincolato ad una nuova assunzione dopo il raggiungimento della soglia minima di 15 dipendente computabili, ma scatta contestualmente al raggiungimento del limite di 15 dipendenti computabili. Con la stessa decorrenza le disposizioni si applicano anche a partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni non lucrative (articolo 3 del Dlgs 151/2015).


Computo dei lavoratori - Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (articolo 4, comma 1, della legge 68/1999). I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 % o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti (articolo 4 del Dlgs 151/2015).


Compensazione territoriale - L'istituto della compensazione territoriale consiste nella possibilità concessa ai datori di lavoro privati di essere autorizzati , su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori disabili superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità. La compensazione territoriale è ammessa anche per i datori di lavoro pubblico dal 24 settembre 2015 (articolo 5 del Dlgs 151/2015). Con decreto del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dal 24 settembre 2015, sono stabilite le modalità di versamento dei contributi di esonero.


Esonero totale - I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato (articolo 5 del Dlgs 151/2015).


Fondo regionale per l'occupazione dei disabili - Le risorse che affluiscono al Fondo regionale per l'occupazione possono essere utilizzate per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro (articolo 11 del Dlgs 151/2015).

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