Sgravio triennale e cessione di ramo d'azienda
Stabilisce l’articolo 2112 codice civile che “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”. Per “trasferimento d’azienda” deve intendersi qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento medesimo e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato. Avuto riguardo al quesito rappresentato dal gentile lettore, nel caso di cessione di ramo d’azienda si verifica il mutamento soggettivo della titolarità della azienda ma i rapporti lavorativi esistenti con i lavoratori ceduti proseguono con il cessionario senza soluzione di continuità. Quindi anche i lavoratori che beneficiavano del peculiare esonero contributivo previsto dalla legge 190/2014, continueranno a beneficiarne dopo la cessione. A sua volta il cessionario potrà godere dell’esonero per la parte residua e fino alla sua naturale scadenza. Ovviamente si richiedono in capo a quest’ultimo la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge: la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, l’assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, nonché il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.