Il ministero del Lavoro illustra la procedura per l’accertamento dell’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
di Carmine Santoro
L'articolo 316 ter del codice penale punisce la percezione indebita di erogazioni pubbliche mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 a 25.822 euro.
Nel parere del 24 febbraio 2016 il ministero del Lavoro illustra i profili sostanziali e quelli procedurali...