Rapporti di lavoro

Il ministero del Lavoro illustra la procedura per l’accertamento dell’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

di Carmine Santoro

L'articolo 316 ter del codice penale punisce la percezione indebita di erogazioni pubbliche mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 a 25.822 euro.

Nel parere del 24 febbraio 2016 il ministero del Lavoro illustra i profili sostanziali e quelli procedurali dell'illecito. Quanto ai primi, l'amministrazione rammenta innanzitutto che esso non può applicarsi se il fatto è da ascrivere alla fattispecie di truffa aggravata di cui all'articolo 640 bis del codice penale. L'illecito consiste in un abuso non fraudolento per il conseguimento di pubbliche sovvenzioni e richiede, ai fini della sua ricorrenza in concreto, una delle seguenti condotte:
a) la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere,
b) l'utilizzo di tali dichiarazioni o documenti,
c) l'omissione di informazioni dovute.

In merito agli aspetti procedurali, il ministero sostiene che tale illecito amministrativo può essere accertato anche dal personale ispettivo del costituendo Ispettorato nazionale, limitatamente alle ipotesi rilevate nel corso dell'ordinaria attività di vigilanza. L'organo ispettivo dovrà procedere a norma dell'articolo 14 della legge 689/81, con la contestazione o notificazione della violazione accertata. Inoltre, dovrà quantificare l'importo della sanzione ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 689 citata, avendo tuttavia riguardo alla disposizione che limita il massimo della misura applicabile al triplo del beneficio indebitamente conseguito. Pertanto, l'importo ridotto sarà pari a 8.607,33 euro (1/3 del massimo edittale); nondimeno, se tale somma è superiore al triplo del contributo conseguito, si applicherà quest'ultimo.

Il dicastero precisa che alla fattispecie in esame non è applicabile la diffida di cui all'articolo 13 del Dlgs 124/2004 poiché la realizzazione dell'illecito, che è subordinata all'effettiva percezione dei contributi pubblici, già procura di per sé un danno irreparabile ai soggetti pubblici erogatori ed a coloro che avrebbero avuto diritto alle stesse erogazioni.
Circa la competenza territoriale per l'accertamento dell'illecito, il ministero indica la relativa titolarità in capo alla Dtl del luogo ove ha sede l'ente pubblico che ha erogato il finanziamento, quale luogo di commissione della violazione (Cass. pen. 12625/2013).

Per l'individuazione dell'autorità a cui indirizzare il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 689 citata, e della conseguente competenza ad adottare l'ordinanza ingiunzione/archiviazione, il Dicastero richiama l'orientamento del Consiglio di Stato, il quale indica in proposito il Prefetto quale organo dotato di competenza generale e residuale sugli illeciti amministrativi non affidati dalla legge ad un organo diverso (Parere 2836/2014).

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