Distacco socio artigiano
Il distacco (art. 30 del decreto legislativo n. 276/2003) si realizza quando un datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente (ossia per il tempo corrispondente al perdurare dell’interesse) uno o più lavoratori distaccati a disposizione di altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di determinate prestazioni lavorative. Quindi necessariamente devono sussistere tre parti nel rapporto: il distaccante, il distaccato ed il distaccatario. Nel caso di specie (piuttosto inusuale) teoricamente esisterebbero le tre parti: la società distaccante (in possesso di persona giuridica e, pertanto, nettamente distaccata dalle persone dei soci/distaccati), i soci distaccati e la società distaccataria. Tuttavia la circostanza che la compagine sociale della SRL sia interamente composta dai due soci (ciascuno di essi in possesso della metà delle quote e, insieme, della totalità di esse) potrebbe costituire motivo di contestazione in sede di eventuale accertamento ispettivo. In questo caso, infatti, i soci sarebbero dei “soci sovrani”, intendendosi per tali quei soggetti che, avvalendosi di una posizione di maggioranza di azioni o di quote di una società di capitali (in questo caso addirittura la totalità), sono in grado di condizionare la scelta di amministratori e sindaci nonché dettare i tempi ed i modi di eventuali scelte operative. Pertanto sussisterebbe una formale trilateralità nel rapporto di distacco, ma solo in via astratta ed ipotetica. Diversamente accadrebbe se tra la società distaccante e la distaccataria esistesse un contratto di rete (decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5), all'interno del quale la liceità del distacco tra retisti è presunta.
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