Agevolazioni

I criteri da rispettare per prevenire i rilievi del Fisco

di Giorgio Gavelli

Una regola da non dimenticare è che i ragionamenti che si fanno con riferimento al regime applicato potrebbero un domani essere oggetto di attenzione da parte delle Entrate, chiamata a verificarne la correttezza sulla base delle disposizioni applicabili. Se ciò è vero in generale, lo è ancora di più con riferimento a regimi “supersemplificati” e caratterizzati da un’imposizione marginale, ove paragonata a quella ordinariamente determinabile.

Non è un caso che questo tema sia stato espressamente trattato dalla circolare 19/E/2019, contenente indirizzi operativi e linee guida per la prevenzione e il contrasto dell’evasione fiscale. Nel documento si legge che con l’estensione della platea dei potenziali beneficiari del forfait, verranno messi in campo una serie di presidi finalizzati a evitare che possano accedere illegittimamente al regime soggetti che non posseggono i requisiti prescritti dalla legge.

È previsto che l’attività di analisi e selezione venga effettuata sia nei confronti di coloro che adottano il regime per la prima volta nel 2019, sia per quanti già determinavano il reddito forfettariamente. È, quindi, evidente che la corretta applicazione di concetti a volte complessi - quali il controllo (diretto o indiretto) di Srl, l’attività svolta “riconducibile” (anche qui non solo direttamente) a quella esercitata da quest’ultima, i rapporti di lavoro attuali o intercorsi e la prevalenza dell’attività svolta verso quei soggetti (o verso soggetti comunque a essi “riconducibili”) – costituisca un banco di prova molto serio per la valida applicazione del regime.

In proposito va ricordato che, in base all’ultimo periodo del comma 74 dell’articolo 1 della legge 190/2014, il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno la condizione del rispetto dei limiti annui di ricavi/compensi ovvero si verifica una delle cause ostative.

Ciò significa che se nel 2022 venisse accertata un’incompatibilità al regime verificatasi nel 2019, le imposte dovute – e gli adempimenti omessi – per i periodi d’imposta dal 2020 in poi sarebbero rideterminati secondo le regole ordinarie. Il che costituirebbe un problema molto serio, non solo per le imposte sui redditi ma anche per l’Iva e per i cosiddetti obblighi strumentali (ritenute, comunicazioni, dichiarazioni, etc.).

In quest’ottica, assume rilievo quanto sostenuto dalle Entrate con la risposta all’interpello 195/2019, riguardante un soggetto (promotore finanziario) che, al momento di apertura della partita Iva, già sa che sta per incassare una cifra largamente superiore alla soglia dei 65mila euro. Secondo l’Agenzia, in questa situazione non si può fare ingresso nel regime forfettario.

Per chi ha iniziato l’attività nel 2019, appare quindi opportuno far mente locale sulle informazioni disponibili all’atto dell’apertura della partita Iva e su quali, tra queste, hanno quel grado di certezze da poter essere, un domani, oggetto di attenzione da parte dell’amministrazione finanziaria.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©