Come si calcola l’integrazione salariale ordinaria
La misura dell'integrazione salariale è costituita dall'80% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e il limite dell'orario contrattualmente stabilito ed, in ogni caso, non superiore alle 40 ore settimanali.
La misura del trattamento è erogata nel limite di un massimale retributivo mensile annualmente rivalutato (il massimale viene incrementato nel caso di superamento di una retribuzione mensile di riferimento anch'essa annualmente rivalutata).
Ai sensi del co. 6, articolo 3 del D.Lgs n. 148/2015, dal 1° gennaio 2016 gli importi del trattamento e la retribuzione di riferimento sono aumentati del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Va precisato che, come per la previgente disciplina:
- il trattamento come sopra determinato deve essere ridotto di un importo pari all'aliquota contributiva a carico apprendisti (5,84%);
- gli importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali (co. 10, articolo 3, D.Lgs n. 148/2015).
Gli importi dei massimali per l'anno 2015 sono quelli indicati all'inizio dell’esempio di compilazione del libro unico del lavoro di seguito riportato.
Pur in attese di conferme da parte dell'Istituto, ai fini della determinazione dell'integrazione salariale spettante al lavoratore si ritengono applicabili le previgenti modalità.
Pertanto il massimale mensile deve essere diviso per il numero delle ore lavorative ricadenti nel mese considerato e il risultato deve essere moltiplicato per le ore di lavoro, perse nello stesso mese, per le quali è legittimamente consentito l'intervento della CIG.
Nel caso in cui l'integrazione salariale, spettante per le ore autorizzate in base al calcolo effettuato nella misura dell'80% della retribuzione integrabile, risulti inferiore al suddetto limite, le prestazioni in esame da considerare dovute sono quelle pari al minore importo.
Il trattamento da corrispondere agli operai sospesi o lavoratori ad orario ridotto deve essere riferito agli emolumenti che sarebbero spettati nel corso della contrazione o sospensione della attività lavorativa e deve ritenersi comprensivo di ogni variazione nel frattempo intervenuta.
Esempio di compilazione del libro unico del lavoro
Roma, palcoscenico ideale per riflettere su lavoro e costituzione
di Filippo Maria Giorgi