di Marrucci Mauro

La domanda

Un dipendente di uno studio professionale cessa il rapporto di lavoro e richiede la NASpI Anticipata in quanto intende sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI (art. 8, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22). La Naspi è cumulabile con il reddito da lavoro, tuttavia, nel caso in cui il titolare inizi una nuova attività come autonomo o subordinato, l’importo della Naspi si riduce dell’80% del reddito da lavoro presunto. Si chiedono chiarimenti in tal senso, limite dei 4.800 euro previsti per l'attività autonoma e decurtazione dell'80% del reddito di lavoro presunto.

L’importo di 4.800 euro è (unicamente) quello del reddito di lavoro autonomo utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, requisito utile all’erogazione dell’indennità NASpI. Questo in quanto, l’art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2015 ha modificato le originarie disposizioni di cui agli artt. 9, comma 3, 10, comma 1, e 15, comma 12, del D.Lg. n. 22/2015, individuando il reddito utile alla conservazione dello stato di disoccupazione nell’importo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art.13 del D.P.R. n. 917/1986: 8.000 euro per il lavoro subordinato e parasubordinato e, appunto, 4.800 euro per quello autonomo. Sulla base di questa premessa, in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, per quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015, il soggetto beneficiario deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. E’ in questo caso che l’indennità NASpI viene ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Tale riduzione viene ricalcolata d’ufficio dall’INPS al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario deve comunque presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione, con la quale è tenuto a comunicare all’Istituto assicuratore il reddito ricavato dall’attività lavorativa, entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell’autocertificazione de qua il lavoratore è sanzionato con l’obbligo di restituzione dell’indennità NASpI percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa di cui in argomento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©