Previdenza

Le regole dell’Agenzia per il rientro dei pensionati dall’estero

di Salvatore Servidio

L'agenzia delle Entrate ha dettato le modalità applicative del regime di cui all'art. 24-ter, comma 1, del Tuir, relativo all'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno d'Italia, previsto dalla legge di Bilancio 2019
Si premette che l'art. 1, comma 273, legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha inserito nel Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, l'art. 24-ter, che disciplina l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.
Inoltre, come chiarito dalla Circolare 10 aprile 2019, n. 8/E, il comma 274 dell'art. 1, della legge di Bilancio 2019, stabilisce una serie di esenzioni per i soggetti che esercitano l'opzione prevista dall'art. 24-ter del Tuir, introdotta dal comma 273. In particolare, gli stessi soggetti:
- non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività di natura finanziaria che detengono all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, prevista dall'art. 4 del Dl 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
- sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero previste dall'art. 19, commi 13 e 18, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Normativa del Tuir
In base al richiamato comma 1 dell'art. 24-ter del Tuir, fatta salva l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia di cui all'art. 24-bis, «… le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione».
La residenza, secondo quanto disposto dall'art. 43 del Codice civile, è il luogo in cui una persona ha la sua dimora abituale.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Tuir, ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile (si ricorda che, come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza, del resto, dichiarare una residenza fittizia può integrare il reato di falso in atto pubblico; infatti, la dichiarazione del cittadino viene trasfusa dall'ufficiale che la riceve in un atto che ha la natura di atto pubblico. sul punto, v. Cass. 15 novembre 2018, n. 29469).
I redditi di pensione cui la norma in commento fa riferimento sono quelli individuati dall'art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir, vale a dire le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.

Il Provvedimento dell’agenzia delle Entrate
Il Provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019, n. 167878, definisce le modalità di esercizio e revoca dell'opzione, la cessazione degli effetti e le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva nonché la fonte informativa per individuare i Comuni aventi le caratteristiche previste dall'art. 24-ter, comma 1, del Tuir.
Il regime è opzionale e consente di versare un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativamente a qualsiasi categoria di reddito prodotto all'estero.
L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 7% per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione.

Esercizio dell'opzione
È previsto che a partire dal periodo di imposta 2019, la persona fisica titolare di redditi da pensione di fonte estera che presenta i requisiti di cui all'art. 24-ter, commi 1 e 2, del Tuir può optare per il regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero di cui al medesimo art. 24-ter, quindi, al 1° gennaio 2018, se il 2019 è il primo anno agevolato.
Come già evidenziato, l'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, sconta l'aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.
L'opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui i soggetti interessati hanno effettivamente trasferito la residenza fiscale, ex art. 2, comma 2, del Tuir, in uno dei Comuni del Sud Italia aventi le caratteristiche previste dalla norma ed è efficace a decorrere dallo stesso periodo d'imposta.
In particolare, nella dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a riportare i cinque seguenti requisiti che danno diritto all'opzione:
1) lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione;
2) la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
3) gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva (art. 24-ter, comma 8, Tuir);
4) lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi i redditi di cui all'art. , comma 2, lett. a), del Tuir;
5) l'ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all'imposta sostitutiva del 7%.

L'individuazione dei Comuni del Sud in cui trasferire la residenza
In primo luogo, ai fini dell'individuazione della popolazione residente nel Comune in cui si decide di trasferire la residenza, si considera il dato riferito a tale Comune come risultante dalla "Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione" pubblicata sul sito dell'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) riferito al 1° gennaio dell'anno antecedente al primo anno di validità dell'opzione.
Tale dato si considera rilevante per ciascuno dei periodi di validità dell'opzione a condizione che il contribuente non trasferisca la residenza in altro Comune italiano.
L'opzione rimane efficace anche qualora, a partire dal secondo periodo d'imposta di validità, il contribuente trasferisca la residenza in un altro Comune "agevolato".
Quindi, il pensionato estero cinefilo che si trasferisca inizialmente in un Comune con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, non perde l'agevolazione se sposta successivamente la propria residenza in un altro Comine delle stesse dimensioni, entrambi sotto i 20.000 abitanti, ma la perde invece in caso di trasferimento in un Comune che supera la soglia.

Cessazione degli effetti, revoca dell'opzione e decadenza dal regime
Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all'estero cessano, in ogni caso, decorsi i cinque anni successivi al periodo d'imposta in cui è esercitata l'opzione.
Ad ogni modo, il contribuente che ha esercitato l'opzione può revocarla in uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, comunicando tale revoca nella dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo di imposta di validità dell'opzione.
Riguardo l'eventuale decadenza da tale regime, questa si verifica nei seguenti casi:
•qualora vengano meno i requisiti richiesti dalla norma;
•per omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi;
•in caso di trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli indicati;
•oppure, se il contribuente decide di trasferire la residenza fiscale all'estero.
Al riguardo, il Provvedimento in esame chiarisce come l'opzione rimane comunque efficace, anche qualora a partire dal secondo periodo di imposta di validità dell'opzione, il contribuente trasferisca la residenza in un altro Comune del Sud e con le stesse caratteristiche indicate dalla norma per fruire dell'agevolazione.
Inoltre, l'opzione è inefficace, e quindi decade, laddove, in esito ad attività di controllo, sia accertata la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l'esercizio della stessa.
Comunque, la revoca dell'opzione e la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

Versamento dell'imposta
Per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (in genere il 30 giugno dell'anno in cui si presenta la dichiarazione dei redditi, salvo proroghe approvate e ufficializzate dall'Agenzia delle Entrate), i soggetti che hanno esercitato l'opzione provvedono al versamento, in un'unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dovuta, calcolata in via forfettaria con l'aliquota del 7% sui redditi prodotti all'estero.
L'imposta sostitutiva è versata con F24 nei sensi previsti dagli artt. 17 e seguenti del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241.
L'istituito del relativo codice tributo da indicare in fase di versamento e le specifiche istruzioni per la compilazione del modello F24, sono demandate ad un successivo documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate.

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