Rapporti di lavoro

Tre condizioni (e due vincoli) per il regime superleggero

di Gian Paolo Tosoni

Il regime fiscale naturale per i giovani professionisti è quello forfettario che consente di usufruire della tassazione estremamente ridotta del 5% per l’anno di inizio dell’attività e per i quattro anni successivi.

Ma questo particolare regime si applica ai soli professionisti che aprono la partita Iva in forma individuale: non è possibile godere della agevolazione se si opera in presenza di uno studio associato.

La determinazione del reddito ha uno schema molto semplice: si assumono i compensi percepiti nell’anno e si moltiplicano per la percentuale del 78% stabilita per tutte le attività professionali. Il risultato è il reddito imponibile il quale viene moltiplicato per la percentuale del 5% e si ottiene l’ammontare dell’imposta sostitutiva.

Il giovane professionista che avvia la propria attività professionale e apre la partita Iva deve verificare due aspetti: in primo luogo se vi siano delle cause ostative all’applicazione del regime forfettario ed in secondo luogo se vi siano le condizioni per applicare l’imposta sostitutiva del 5% in luogo del 15 per cento.

Nel primo anno di attività il professionista può legalmente prevedere di realizzare un ammontare di compensi non superiore a 65mila euro che è il primo requisito di accesso. Se poi (fortunatamente) questo volume d’affari viene superato, il professionista passa al regime ordinario ma dall’anno successivo e quindi nel primo anno può comunque determinare il reddito forfetariamente con l’imposta del 5% indipendentemente dall’ammontare dei compensi.

Le incompatibilità

Fra le cause ostative una riguarda la situazione in cui il professionista svolga l’attività a favore di un soggetto che è il suo datore di lavoro o che lo è stato nei due anni precedenti. Ma il legislatore (legge 190/2014, articolo 1 comma 57) ha precisato che non vi è incompatibilità con il regime forfettario per il professionista che sia stato alle dipendenze di altro soggetto per aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio della professione. Questo significa che il giovane professionista può tranquillamente fatturare allo studio del proprio dominus senza incorrere in una causa di esclusione.

Il soggetto che adotta il regime forfettario non deve essere socio di società di persone o di associazione professionale; per le società di capitali la causa di esclusione scatta qualora le stesse svolgano attività riconducibili a quella del professionista e quest’ultimo abbia il controllo della società (almeno il 50% del capitale).

L’agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che il professionista che assume la carica di membro del consiglio di amministrazione di una società che svolge una attività connessa alle mansioni tipiche della propria professione, deve comprendere nel tetto di 65mila euro anche il compenso da amministratore (risposta interpello 202/2019).

Le regole di accesso

In ordine alle condizioni per la applicazione della imposta sostitutiva del 5% la norma prevede tre situazioni:

il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, una attività professionale o di impresa. Secondo l’agenzia delle Entrate il professionista che ha aperto la partita Iva per la prima volta anche negli anni precedenti può usufruire del 5% fino alla fine del quinquennio, a meno che non abbia optato per il regime ordinario;

l’ attività esercitata non deve costituire una mera prosecuzione della attività già svolta in un altro contesto. Ad esempio se il professionista prima faceva parte di uno studio associato che poi viene sciolto e gli associati aprono una partita Iva individuale, essi non possono applicare la percentuale ridotta del 5% ma devono passare a quella ordinaria del 15 per cento;

l’accesso al regime forfettario super agevolato è precluso anche qualora venga proseguita una attività svolta da altro soggetto ed il dante causa abbia generato compensi di ammontare superiore a 65mila euro. Ad esempio se un giovane professionista sottoscrive un contratto con altro professionista per la cessione della clientela non può applicare l’aliquota ridotta del 5% per il calcolo dell’imposta sostitutiva se il cedente aveva un fatturato superiore al limite di 65mila euro.

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