Assegni nucleo familiare: più verifiche sugli arretrati
In prossimità della decorrenza del nuovo anno valido ai fini della domanda di assegni nucleo familiare (1° luglio 2019 -30 giugno 2020), e quindi del conseguente invio massivo delle domande, l’Inps ha implementato l’applicativo online “consultazione importi Anf”, unico strumento attraverso il quale gli operatori acquisiscono le informazioni utili all’erogazione in busta paga della prestazione. Da pochi mesi, infatti, si applica la nuova procedura per cui il dipendente presenta la domanda di assegno all’istituto di previdenza e non più al datore di lavoro.
La versione 1.2 è stata arricchita di campi e funzionalità che favoriscono la consultazione e l’estrazione dei dati da parte degli operatori e contestualmente ha corretto alcune anomalie presenti nella versione originaria.
Con la funzionalità “sottoscrizione per servizio notifiche per mail” aziende e consulenti possono richiedere all’Inps di essere informati via Pec dell’esito delle richieste massive effettuate. Per favorire la ricerca sono stati inseriti nuovi filtri, che corrispondono a “protocollo domanda anf” all’interno della ricerca puntuale (per singolo lavoratore), e a “data di presentazione della domanda” nella ricerca massiva (per più matricole o più aziende selezionate).
Importante e utile è l’inserimento nella ricerca massiva del nuovo campo “dettaglio”, che consente di visualizzare l’elenco delle aziende selezionate per le quali è stata presentata domanda di consultazione.
Pratica è la possibilità di estrarre il flusso oltre che in formato Xml (quello che viene importato automaticamente dalle procedure paghe) anche in formato Csv, nel quale i dati sono riportati in una versione sintetica e riepilogativa (codice fiscale del richiedente, intero periodo a cui si riferisce la domanda e indicazione dell’importo mensile e giornaliero). Questo file, in cui ciascun lavoratore è riportato in un solo rigo, è sicuramente di ausilio al fine di effettuare i dovuti controlli con i dati importati nella procedura.
Rimane invece più difficoltosa la gestione delle domande contenenti periodi arretrati, o più precisamente relativi a mesi non inclusi nel periodo di competenza della domanda corrente. Ad esempio se il dipendente ha presentato la richiesta di Anf con decorrenza maggio 2019, il relativo importo non è visibile nella consultazione effettuata a luglio 2019 (che contiene solo i dati da luglio 2019 a giugno 2020), ma deve essere interrogato un mese (preferibilmente l’ultimo) del periodo a cui la domanda di arretrato si riferisce (cioè giugno 2019, ultimo mese di competenza della domanda luglio 2018-giugno 2019 che contiene il periodo arretrato richiesto).
Pertanto il datore di lavoro non potrà erogare quell’importo, se il dipendente non gli comunica il periodo a cui si riferisce la domanda/le domande di Anf presentate nonché accolte, posto che dal sito dell’Inps non risulta in alcun modo visibile la necessità di consultare periodi arretrati. Ne consegue che per non rischiare di non ricevere arretrati, il dipendente deve comunicare non solo l’accoglimento della sua domanda (messaggio Inps 1777/2019), ma anche il relativo periodo di riferimento della richiesta. Sarebbe comunque auspicabile che anche l’Inps preveda nell’applicativo un messaggio di avviso relativo alla presenza di arretrati non visibili nel periodo corrente interrogato.
Occorre fare attenzione inoltre al fatto che Inps potrebbe rendere disponibili periodi arretrati in cui gli assegni siano già stati pagati. In tal caso si deve evitare di erogare gli importi due volte.
Luglio è anche il primo mese in cui termina la fase di transizione iniziata il 1° aprile, e la nuova gestione degli Anf entra a pieno regime. Di conseguenza i datori di lavoro devono seguire le nuove modalità di esposizione dei dati nel flusso uniemens, quali descritti nel messaggio 1777/2019, secondo cui, oltre a riportare la causale di erogazione (correnti o arretrati) e il relativo importo anticipato, in caso di erogazione di arretrati per ciascun mese a cui questi si riferiscono deve essere indicato il relativo importo mensile da conguagliare.
Sempre da luglio viene meno l’obbligo di trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo maggiore di 3.000 euro, che potranno così essere direttamente conguagliati dal datore.