La retribuzione e il trattamento dei lavoratori dopo la riforma dei contratti
Il complesso quadro normativo sinora vigente per la disciplina dei contratti “atipici” e delle mansioni è stato ampiamente modificato con l'entrata in vigore, il 25 giugno scorso, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In questa occasione intendiamo fare il punto, in maniera sintetica, su alcuni obblighi, riguardanti i lavoratori occupati con particolari forme contrattuali, che ricadono sul datore di lavoro per quanto riguarda il trattamento economico e normativo: si tratta di una sorta di memorandum riepilogativo, utile a evitare l'insorgere di situazioni di conflitto.
Mansioni - Il datore che voglia procedere alla modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento e della retribuzione, deve trovare un accordo con il lavoratore nelle sedi di cui all'articolo 2113, co. 4, codice civile, o presso una commissione di certificazione. In caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa sua volontà, ove essa non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro dipendente, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo 6 mesi continuativi.
Part time - Come prevede l'articolo 7 del D.Lgs. n. 81/2015, il lavoratore a tempo parziale:
a) non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento;
b) ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile, e il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Lavoro intermittente - Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. Tale trattamento è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.
Contratto a termine - Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato. La violazione di tali obblighi è punita con la sanzione amministrativa da 25,82 a 154,94 euro; se l'inosservanza si riferisce a più di 5 lavoratori, l'importo varia da 154,94 a 1.032,91 euro.
Somministrazione di lavoro - Per tutta la durata della missione, i lavoratori somministrati hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. I contratti collettivi dell'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o legati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori somministrati hanno diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore nella stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
Infine, il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.