Decreto crescita, riduzione dei premi Inail e trattamento pensionistico per esposizione ad amianto
Arriva il "Decreto crescita", atto secondo; infatti, dopo le accese polemiche di questi giorni per opera della legge 28 giugno 2019, n.58, è stato convertito il Dl 30 aprile 2019, n. 34, che interviene anche sul fronte della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con alcune disposizioni che, come vedremo, toccano diversi fronti: si va dalla riduzione dei premi Inail alle misure finalizzate a incentivare la messa in sicurezza degli edifici fino all'ampliamento della platea dei lavoratori tutelati esposti ad amianto.
Premi e contributi dovuti all’Inail: la riduzione diventa strutturale
Tra tali misure d'intervento certamente sarà accolta molto positivamente da imprese e consulenti la disposizione inserita in sede di conversione e contenuta nell'art. 3 – sexies del Dl n.34/2019, che disciplina la revisione delle tariffe Inail dall'anno 2023.
Bisogna premettere che sono passati solo pochi mesi da quanto per effetto dell'art. 1, comma 1121, della legge n.145/2018 (legge di bilancio 2019), è stata introdotta la riduzione dei premi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuto all'Istituto assicuratore; il meccanismo di sconto si basa sulla revisione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 3 del Dlgs n.38/2000, e dell'art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013.
Si trattava, quindi, di una misura provvisoria di carattere sperimentale; il Governo, tuttavia, ha deciso di rendere strutturale tale sconto reperendo nuove risorse da destinare alla copertura finanziaria.
Infatti, il comma 1, del citato art. 3-sexies estende, a partire dal 2023 e porta a regime il meccanismo di riduzione dei premi e contributi del 32,7% per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto, come accennato, per gli anni 2019-2021; da rilevare che diventa così strutturale anche l'abrogazione del premio speciale dovuto per i lavoratori esposti al rischio di contrarre la silicosi e l'asbestosi
Da notare, inoltre, che rimane escluso, almeno per il momento, l'anno 2022; si tratta di una previsione che potrebbe alimentare non poche discussioni.
Al tempo stesso, poi, la stessa norma abroga alcune modifiche alla disciplina sulla tutela Inail introdotte di recente dalla già citata legge n.145/2018 (cfr. art. 3-sexies, comma 1, Dl n.34/2019).
Messa in sicurezza degli edifici: spuntano nuove misure incentivanti che non accontentano tutti
Altro fronte "caldo" sul quale si è intervenuti con il Dl n.34/2019 è stato quello della messa in sicurezza degli edifici; in particolare, l'art. 30-bis, criticato da alcune categorie professionali, stabilisce che gli enti locali, beneficiari di finanziamenti statali per la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, relativi al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale, possono avvalersi di Consip Spa per gli acquisti di beni e servizi e di Invitalia Spa per l'affidamento dei lavori di realizzazione.
La stessa norma stabilisce, poi, che qualora tali centrali di committenza non provvedano alla pubblicazione degli atti di gara entro il termine di novanta giorni, gli enti locali possono affidare i lavori, anche d'importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del Dlgs n.50/2016 (Codice dei contratti) mediante procedura negoziata.
Da rilevare, inoltre, che per prevenire possibili abusi il comma 3 stabilisce che gli edifici scolastici pubblici, oggetto d'interventi di messa in sicurezza in questione, sono vincolati dal mantenimento della loro destinazione a uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.
Si tratta, quindi, di una misura molto importante in quanto bisogna ricordare che i dati che vengono diffusi sulla sicurezza di tali edifici sono molto preoccupanti e testimoniano che sono molti i casi in cui sono anche gravi i rischi per gli alunni e i lavoratori del settore scolastico.
Inoltre, sempre sul fronte della messa in sicurezza degli edifici va rilevato che l'art. 30 prevede la concessione di contributi per gli interventi finalizzati all'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Esposizione all’amianto: si amplia la platea degli aventi diritti al trattamento pensionistico
Resta da segnalare, infine, che l'art. 41-bis ha inserito nella legge n.232/2016 il nuovo comma 250-bis, in base al quale viene ampliato il diritto alla pensione d'inabilità per malattie derivanti dall'esposizione professionale all'amianto, per i lavoratori in servizio o cessati dall'attività, che risultano affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'art.13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Vengono, quindi, ricomprese nell'ambito di applicazione di alcune malattie asbesto -correlate non previste dalla legge n. 232/2016; da rilevare, inoltre, che in generale l'estensione riguarda anche: coloro che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'Inps; coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria (Ago); i titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro l'anno 2020.