L'esperto rispondeContrattazione

Calcolo proroghe contratti a termine

di Paola Sanna

La domanda

In caso di una pluralità di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti a decorrere dal 2006 ad oggi, nel rispetto dei limiti dei 36 mesi di durata massima, la limitazione delle 5 proroghe è da riferire ai soli contratti a tempo determinato stipulati successivamente all'entrata in vigore del D.l. 34/2014 o deve tenere in considerazione anche proroghe dei contratti stipulati anteriormente? Nel caso di specie, al momento dell'entrata in vigore del citato decreto legge non era in essere alcun contratto. A seguito delle modifiche ex D.lgs. 81/2015, in caso di pluralità di rapporti a termine stipulati anteriormente, il computo delle 5 proroghe da quando decorre?

Con circolare 18/2014 il Ministero del Lavoro ha precisato che il "nuovo" istituto della proroga (5 volte) è ammesso per tutti i contratti a tempo determinato stipulati successivamente alla data del 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del dl 34/2014). Nella stessa circolare il Ministero introduce una sorta di sanatoria, laddove per effetto della nuova disciplina, il numero di proroghe di un contratto già in essere e quindi stipulato sulla base della previgente disciplina avesse subito più di una proroga. Dalla data del 20 maggio 2014 a questi contratti però non potevano essere riconosciute nuove proroghe. Ciò detto, pare che l'interpretazione del Ministero sia quella di valutare l'entità delle proroghe (oggi massimo 5) nell'ambito di tutti i rapporti di lavoro stipulati con lo stesso soggetto, però attenzione: - per mansioni identiche per contenuto professionale fino al 24 giugno 2015 e per mansioni di pari livello dal 25 giugno in poi. In buona sostanza, ricorrendo il requisito dell'equivalenza di mansioni prima e dell'unicità di livello poi, si ritiene che le proroghe non possano essere più di 5 nell'ambito di ciascuna delle due ipotesi prospettate.

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