Rapporti di lavoro

I redditi di collaborazione coordinata e continuativa e le detrazioni di produzione reddito

di Cristian Valsiglio

La collaborazione coordinata e continuativa è una forma contrattuale di lavoro autonomo disciplinata in particolar modo dall'articolo 409 del Codice di procedura civile.

Tuttavia sotto l'aspetto fiscale i compensi erogati per tali prestazioni sono attratti nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e pertanto sono assoggettati a prelievo fiscale nel rispetto dell'articolo 50, lett. c-bis) del Dpr 917/1986.

Tale classificazione tributaria ha specifici effetti: da un lato le componenti reddituali sono determinate secondo le regole del lavoro dipendente; dall'altro, il committente, in qualità di sostituto d'imposta, effettuerà le ritenute fiscali di legge applicando le aliquote a scaglioni di reddito ex articolo 11 del Dpr 917/1986, tenendo conto delle detrazioni fiscali per produzione reddito e carichi familiari.

Relativamente all'individuazione del periodo di lavoro che consente l'applicazione delle detrazioni di produzione del reddito previste dall'articolo 13 del Dpr 917/1986, l'agenzia delle Entrate più volte ha chiarito che i giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta. Pertanto, nel numero di giorni relativamente ai quali va calcolata la detrazione si devono comprendere le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun compenso (v. circ. 15/E/2007, circ. 3/1998, circ. 326/1997 e da ultimo risposta n. 295/2019).

Una volta determinate le corrette detrazioni fiscali, il committente potrà calcolare la ritenuta fiscale netta che sarà trattenuta dal compenso erogato al collaboratore (già in precedenza decurtato della ritenuta contributiva a favore della Gestione Separata).

L'applicazione delle regole di tassazione del reddito di lavoro dipendente impone, a fine anno e a fine rapporto, di effettuare le operazioni di conguaglio fiscale, determinando altresì le addizionali regionali e comunali dovute.

Le addizionali all'Irpef sono trattenute all'atto della cessazione ovvero, in caso di conguaglio annuale, l'anno successivo in rate.

Tuttavia, la predetta regola, in caso di collaborazione coordinata e continua, può trovare un'eccezione.

Infatti, l'agenzia delle Entrate (circ. 7/E/2001 e circ. 67/E/2001) ha precisato che le addizionali regionali e comunali, previo accordo con il collaboratore, possano essere trattenute in unica soluzione o in un minor numero di rate. Quest'ultima soluzione, infatti, consente di superare problematiche tecniche in caso di compensi corrisposti in unica soluzione ovvero a cadenza non prestabilita assicurando da un lato al Fisco di ricevere le imposte nei tempi e dall'altro di evitare versamenti autonomi del collaboratore senza dover intervenire al pagamento in via autonoma.

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