Rapporti di lavoro

Il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo

di Antonio Carlo Scacco

La legge Fornero di riforma del mercato del lavoro ha istituito a favore del padre lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio di un giorno ed un ulteriore congedo facoltativo di due giorni, alternativo al congedo di maternità della madre, da fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio (legge 92/2012, articolo 4, co. 24 lett. a) ). La misura, introdotta sperimentalmente per gli anni 2013-2015 è stata prorogata dalla legge di Stabilità (sempre sperimentalmente) a tutto il 2016, aumentando il congedo obbligatorio a due giorni (legge 208/2015, art. 1, co. 205). Il beneficio si applica anche al padre lavoratore dipendente adottivo o affidatario: in tali casi il termine dei cinque mesi si calcola dall'effettivo ingresso in famiglia del minore (adozione nazionale) o dall'ingresso del minore in Italia (adozione internazionale).
Il congedo obbligatorio di due giorni deve essere fruito dal padre nel tempo massimo dei primi cinque mesi di vita del bambino, e gli spetta indipendentemente dal diritto al congedo di maternità spettante alla madre (rispetto al quale può essere fruito anche contemporaneamente). L'Inps ha infatti chiarito che il diritto si configura come autonomo ed aggiuntivo rispetto a quello della madre (Circ. 40/2013).
Il congedo facoltativo fino a due giorni può essere fruito dal padre a condizione che la madre lavoratrice scelga di rinunciare ad altrettanti giorni del proprio congedo di maternità. Quindi tale diritto, a differenza del precedente, non è autonomo ma si configura come un diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata e spetta anche se quest'ultima, pur avendone diritto, non se ne avvale. Può essere fruito contemporaneamente a quello della madre purché entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio e indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria che spetta alla madre. Ossia quest'ultima può preventivamente rinunciare ad un periodo equivalente ed il padre fruire del congedo facoltativo successivamente.


Come si chiede il congedo
Pagamento a conguaglio (l'indennità è anticipata dal datore e successivamente conguagliata): il padre che vuole fruire del congedo deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di sua preferenza con almeno quindici giorni di anticipo. Se la richiesta è fatta per la fruizione del congedo facoltativo, è necessario allegare la dichiarazione della madre che non intende fruire di un numero di giorni di congedo di maternità a lei spettante equivalenti a quelli richiesti dal padre. La dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.

Facsimile di richiesta al datore di lavoro


Pagamento diretto da parte dell'Inps: la domanda può essere presentata all'Inps direttamente dall'interessato, ovvero tramite intermediario autorizzato, utilizzando il modello SR136 (reperibile sul sito dell'Inps) unitamente alla copia della dichiarazione di non fruizione del congedo di maternità da parte della madre con il suo documento di identità.
Il datore di lavoro comunica a sua volta all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.


Misura dell'indennità
E' a carico dell'Inps e spetta al padre lavoratore per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo. L'importo è pari al 100 per cento della retribuzione. L'indennità è soggetta a tassazione corrente, ex DPR n. 917/1986 (TUIR): v. msg Inps 12129/2013. Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 151 del 2001. La contribuzione figurativa spetta indipendentemente dalla anzianità contributiva pregressa.
L'indennità è compatibile con la NASpI, l'indennità di mobilità ed il trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni (valgono le medesime modalità previste con riferimento ai periodi di congedo di maternità), nonché con gli assegni per il nucleo familiare.

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