Rapporti di lavoro

Trattamento fiscale del «percorso occupabilità» di lavoratori dipendenti

di Salvatore Servidio

Con Risposta ad interpello 18 luglio 2019, n. 273, in un "Percorso occupabilità" e welfare aziendale adottato dalla società contribuente, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che configurano una «categoria di dipendenti» i dipendenti a maggior rischio di non impiegabilità e di fragilità sociale, non essendo quindi imponibile il percorso di formazione a loro offerto.

Nel caso trattato una società intende mettere a disposizione di determinati dipendenti non dirigenti un percorso di formazione, apprendimento e aggiornamento professionale (cosiddetto "Percorso occupabilità") volto a migliorare la quantità e la qualità delle competenze, conoscenze e capacità, al fine di potenziare l'occupabilità futura di ciascuno.
A tal fine le parti intendono prevedere un piano di welfare aziendale e investire sulla cosiddetta "occupabilità" presente e futura dei dipendenti, considerando quest'ultima il principale presupposto per il mantenimento di un'occupazione stabile nel tempo.
I costi connessi a tale percorso sono a carico della società e il percorso sarà attuato attraverso formazione in aula, on line e workshop.

Tale "Percorso occupabilità" è rivolto ai dipendenti della società a maggior rischio di non impiegabilità, nonché in situazione di maggior fragilità sociale.
La società chiede pertanto all'Amministrazione finanziaria di conoscere il corretto trattamento fiscale da applicare al valore del "Percorso occupabilità", nonché del piano welfare messo a disposizione di una categoria di dipendenti, esprimendo anche l'avviso che la categoria di dipendenti individuata secondo i criteri sopra illustrati e da includere nel percorso rappresenta una categoria di dipendenti "omogenea" ai sensi dell'articolo 51, comma 2 e seguenti del Tuir, per cui il valore del "Percorso occupabilità" – rivolto ad una categoria omogenea di dipendenti con finalità di istruzione e con costo sostenuto integralmente dalla società istante – ritiene rientri nel novero dei servizi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir e che, di conseguenza, non costituisca base imponibile per i beneficiari.

Analogamente, la società richiedente ritiene che anche i beni, le opere e i servizi che compongono il paniere del piano welfare a disposizione dei dipendenti inseriti nel "Percorso occupabilità", non concorrano a formare la base imponibile del reddito di lavoro dipendente per i beneficiari, essendo gli stessi rivolti a una categoria omogenea di dipendenti.

Normativa e prassi
Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir, costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro" (cosiddetto principio di onnicomprensività). In generale, quindi, tutte le somme corrisposte, anche a titolo di rimborso spese, al lavoratore in ragione del suo status di dipendente costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto statuito dai commi 2 eseguenti.

Quest'ultimo elenca tassativamente le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente, che in tutto o in parte sono esclusi dal reddito imponibile, in deroga al principio generale dell'onnicomprensività di cui al comma 1.
Affinché, però, tali utilità risultino detassate in capo al lavoratore è necessario, tra l'altro, che i servizi siano messi a disposizione della «generalità dei dipendenti» o di «categorie di dipendenti».

Al riguardo, l'amministrazione finanziaria ha più volte precisato (si veda, da ultima, la Circolare 29 marzo 2018, n. 5/E) che il legislatore, a prescindere dall'utilizzo dell'espressione «alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti», non riconosce l'applicazione delle disposizioni tassativamente elencate nell'articolo 51 del Tuir ogni qual volta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti ad personam, ossia costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.

Inoltre si è osservato che con le predette locuzioni il legislatore ha voluto riferirsi alla generica disponibilità di opere, servizi o somme, ecc. verso un gruppo omogeneo di dipendenti, anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle predette "utilità".

Negli stessi documenti di prassi l'Agenzia ha altresì chiarito che l'espressione "categorie di dipendenti" non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, ecc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte ecc.), purché tali inquadramenti siano sufficienti ad impedire, in senso teorico, che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte.

Nel particolare contesto dei premi di risultato agevolabili, può peraltro configurarsi quale "categoria di dipendenti" l'insieme di lavoratori che avendo convertito, in tutto o in parte, il premio di risultato in welfare ricevono una "quantità" di welfare aggiuntivo rispetto al valore del premio, in ragione del risparmio contributivo di cui a seguito di tale scelta beneficia il datore di lavoro.

Parere delle Entrate
Tenendo conto di quanto sopra esposto, secondo l'Agenzia, in ragione della circostanza che la valutazione delle condizioni dei lavoratori facenti parte del "Percorso occupabilità", è legata a diversi fattori, soggettivi e oggettivi (riferiti al territorio ove risiede il lavoratore e quindi al livello di occupazione locale), e che a ognuno di essi è riconosciuta una diversa valenza, rapportata a una scala numerica di valutazione (solo coloro che raggiungono un determinato punteggio possono accedere alle predette "utilità"), il "Percorso occupabilità" si considera offerto a una "categoria di dipendenti", così come richiesto dall’articolo 51, comma 2 , del Tuir per le erogazioni per il welfare aziendale.

Pertanto, considerando che il "Percorso occupabilità" persegue la finalità di «istruzione», così come richiesto dall'articolo 51, comma 2, lett. f), del Tuir (secondo cui non concorrono a formare il reddito «l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100»), lo stesso non genererà alcun reddito imponibile in capo ai dipendenti della società ai sensi del comma 1 della stessa disposizione.

L'esclusione dal reddito prevista per il servizio di "trasporto collettivo" è stata estesa anche all'ipotesi di concessione da parte del datore di lavoro di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di somme erogate per l'acquisto di tali abbonamenti o a titolo di rimborso della relative spesa (articolo 51, comma 2, lett. d-bis) del Tuir); inoltre, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente trova applicazione anche qualora l'abbonamento per il trasporto pubblico sia destinato ad un familiare del dipendente a condizione che risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

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