Assegno ordinario dei fondi di solidarietà senza limite massimo
Nell'attuale sistema di sostegno del reddito dei lavoratori, l'assegno ordinario erogato dai fondi di solidarietà bilaterali assolve la funzione di trattamento di integrazione salariale per i settori non coperti dalla Cig o dalla Cigs. Per questa sua natura il legislatore ha esteso all'assegno ordinario la normativa riguardante la Cig e la Cigs per quanto riguarda le causali e le regole generali.
In particolare ha previsto che l'importo dell'assegno non può essere inferiore a quello stabilito per le integrazioni salariali. Siamo in presenza però di una prestazione assimilata alla Cig ma non si tratta di integrazione salariale vera e propria, pertanto non tutte le disposizioni sono traslabili dalla Cig all'assegno ordinario.
Importo dell'assegno
Per quanto riguarda la misura dell'assegno si rileva infatti che il legislatore ha determinato il tetto minimo dell'assegno ordinario ma non quello massimo, pertanto le parti sociali possono derogare dall'importo massimo mensile stabilito per la Cig, prevedendone uno più alto.
Inoltre, all'assegno ordinario non si applica la riduzione pari al contributo a carico del lavoratore apprendista (attualmente 5,84%) in quanto il Dlgs 148/2015 non ne prevede espressamente l'applicazione e non è possibile traslare, per analogia, quanto previsto per la Cig in quanto la riduzione era finalizzata alla riduzione della spesa pubblica. Finalità che con i fondi di solidarietà non sussiste in quanto sono finanziati con contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, senza interventi da parte dello Stato.
Per i periodi di erogazione dell'assegno ordinario è dovuta la contribuzione correlata.
Conguaglio dell'assegno
La prestazione di assegno ordinario è generalmente anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con i contributi dovuti nel mese, salvo casi eccezionali che possono consentire il pagamento diretto da parte dell'Inps. Il conguaglio deve avvenire, a pena di decadenza, entro 6 mesi:
• dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione;
• o dalla data del provvedimento di concessione se successivo;
• entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs 148/2015 (24 settembre 2015) per i trattamenti già conclusi.
Trattandosi di termini di decadenza, superati questi termini il conguaglio non è più ammesso, neanche mediante la procedura di regolarizzazione.
Esempio
Periodo richiesto: dal 1 gennaio 2016 al 31 maggio 2016
Autorizzazione pervenuta il 21 aprile 2016
Scadenza per il rimborso: 31 ottobre 2016
Ultima denuncia utile per il rimborso: periodo di paga “ottobre 2016”
Periodo richiesto: al 1° gennaio 2016 al 31 maggio 2016
Autorizzazione pervenuta il 3 giugno 2016
Scadenza per il rimborso: 31 dicembre 2016
Ultima denuncia utile per il rimborso: periodo di paga “dicembre 2016”
Periodo richiesto: dal 1° giugno 2015 al 31 agosto 2015
Autorizzazione pervenuta il 1° luglio 2015
Scadenza per il rimborso: 25 marzo 2016
Ultima denuncia utile per il rimborso: periodo di competenza “marzo 2016”
Contributo addizionale
I datori di lavoro che ricorrono all'intervento del fondo devono versare un contributo addizionale, in misura non inferiore al 1,5%, calcolato sulla retribuzione persa. La percentuale del contributo sale al 4% per coloro che sono tenuti al versamento al fondo di integrazione salariale.