Licenziamento collettivo: la comunicazione iniziale seleziona il sindacato
Nel licenziamento collettivo la comunicazione iniziale di apertura della procedura assume un’importanza cruciale. Essa, infatti, se redatta in termini completi e puntuali, come preteso dall'art. 4, co. 3, della legge n. 223/1991, consente alle organizzazioni sindacali di partecipare all'esame congiunto in maniera consapevole, esercitando il controllo ex ante sul percorso logico-decisionale posto in essere dal soggetto datoriale.
In via ulteriore, la comunicazione che scandisce l'inizio della procedura permette al singolo lavoratore, in quanto estraneo alla liturgia negoziale, di esercitare un proprio autonomo potere di controllo in merito all'esercizio delle scelte aziendali e sul pregiudizio che possa essergli derivato, oltre che dall'inconferente utilizzo dei criteri, dalle carenze da cui sia affetto l'atto introduttivo.
Per questi motivi le anomalie che si vengano a registrare in merito a tale adempimento, veicolando informazioni non corrette o celandone altre di importanza sostanziale ai fini del corretto svolgimento della procedura, incidono sulla stessa validità dell'accordo e quindi sulla tenuta dei singoli licenziamenti, nella circostanza in cui la carenza informativa, essendo rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'esame congiunto, ne abbia condizionato l'esito.
Del resto, come affermato dalla giurisprudenza, il licenziamento costituisce, la risultante di un procedimento complesso, a formazione progressiva, composto da una serie di atti posti in sequenza legale, per cui un eventuale vizio verificatosi nel corso della procedura vizia l'atto finale connaturato nel recesso, rendendolo invalido.
A mente dell'art. 4, co. 2, della legge 223/1991, le imprese che intendano procedere ad attuare un licenziamento collettivo devono darne una comunicazione preventiva, in forma scritta, alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge n. 300/70, dalle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle rappresentanze sindacali la comunicazione deve essere inviata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. Così come confermato in dottrina, nel caso in cui sia costituita, la rappresentanza sindacale unitaria, essa diviene la destinataria della comunicazione.
Nella circostanza per cui risultino costituite in azienda soltanto alcune rappresentanze sindacali o anche una soltanto, si ritiene possibile che l'obbligo sia assolto con l'invio della comunicazione iniziale, oltre che a tali rappresentanze, anche alle relative associazioni di categoria senza che si registri l'obbligo dell'invio anche alle altre associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative che non vedono la presenza della propria rappresentanza nell'ambito produttivo interessato alla procedura.
La comunicazione, alla quale deve essere allegata copia del pagamento del contributo d'ingresso per le aziende soggette alla Cigs - senza che l'omissione del pagamento pregiudichi l'esito della procedura o della tutela dei licenziati - deve analiticamente contenere l'indicazione:
a) dei motivi che determinano la situazione di eccedenza;
b) dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo;
c) del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato;
d) dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale;
e) delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo;
f) del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.
Eventuali vizi della comunicazione iniziale possono essere sanati ad ogni effetto di legge e con valenza sia nei confronti delle organizzazioni sindacali che dei singoli lavoratori nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura.