Rapporti di lavoro

Le spese per i lavori nello studio sorvegliate speciali dagli Isa

di Nicola Forte

I professionisti che considerano in deduzione dal reddito professionale, in un’unica soluzione, in base al principio di cassa, i costi di manutenzione, ristrutturazione e ammodernamento dello studio professionale, saranno “smascherati” dai nuovi Isa. Uno degli indicatori di anomalia, in grado di misurare l’incidenza dei costi residuali di gestione, potrebbe assumere in tale ipotesi un valore basso in grado di ridurre sensibilmente il “voto finale”.

La regole per dedurre i costi
I costi non incrementativi relativi ai lavori nello studio sono deducibili in un’unica soluzione nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento (articolo 54, comma 2, del Tuir, testo unico dell’imposta sui redditi). La deduzione per “cassa” può però essere effettuata entro il limite del 5% delle spese complessive dei beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio del periodo d’imposta dal registro degli incassi e dei pagamenti o dal libro dei beni ammortizzabili. La parte eccedente è invece deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi.

Il professionista, però, potrebbe valutare di non tener conto di tali regole - e dunque del limite del 5% - per puntare alla deduzione di una quota più consistente dei costi sostenuti. E questo per un calcolo di convenienza - la deduzione in un’unica soluzione nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento, concorrerebbe alla sensibile diminuzione del reddito tassabile - scontrandosi però con l’articolo 54 del Tuir.

L’alert degli Isa
Un simile calcolo deve ora tener conto anche degli Isa, gli indici sintetici di affidabilità. Nel caso in questione, l’indicatore fotografa il rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e quelli totali e la sua plausibilità. Dunque, se le spese residuali, come quelle sostenute per l’ammodernamento dello studio, risultano percentualmente “eccessive” rispetto ai costi complessivi, scatta l’alert di anomalia.

Facciamo un esempio. Un professionista detiene all’inizio dell’esercizio beni materiali ammortizzabili per 30mila euro. Pertanto, le spese di ammodernamento dello studio potranno essere dedotte nell’anno di pagamento entro il limite massimo di 1.500 euro (ovvero il 5% di 30mila). Se il costo dei lavori nello studio è di 51.500 euro, la quota eccedente i 1.500 euro (cioè 50mila euro) potrà essere portata in deduzione nei cinque periodi di imposta successivi, con una quota annuale di 10mila euro.

Ammettiamo, però, che il professionista decida di portare in deduzione in un’unica soluzione l’intero importo dei lavori (ovvero i 51.500 euro): in quel caso l’Isa segnalerà l’ anomalia. Il contribuente potrebbe essere indotto a questo comportamento - che va ribadito, è irregolare - indicando i 51.500 euro nella voce generica “Altre componenti negative” (rigo G 12), confidando,in tal modo, di confondere il maggior costo con altri costi generici e quindi non agevolmente intercettabili dal Fisco.

Il “contenitore” del rigo G12
In corrispondenza del rigo G12, campo 1, devono essere indicate tutte le componenti negative che concorrono alla formazione del reddito derivante dall’esercizio dell’arte o professione che non sono state incluse nei righi precedenti. Nel rigo deve essere indicato anche l’ammontare deducibile nell’anno delle spese sugli immobili utilizzati nell’attività, «nonché le quote di competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti».

Ritornando al nostro esempio, l’indicatore non sarebbe, dunque, scattato se si fosse portato in deduzione nell’anno l’importo massimo di 1.500 euro. Invece, l’anomalia viene prontamente segnalata. Per capire come “ragiona” l’indicatore supponiamo che le spese del personale dipendente e dei consumi dello studio siano di 47mila euro. Gli oneri complessivi ammonterebbero, pertanto, a 98.500 euro (51.500 di lavori e 47mila di personale e consumi). In tal caso le spese di ristrutturazione risulterebbero superiori al 52% dei costi complessivi: circostanza che fa scattare l’anomalia.

Prima degli Isa l’agenzia delle Entrate poteva venire a conoscenza dell’irregolarità solo dopo la presentazione della dichiarazione. Ora, invece, gli Isa “denunciano” l’irregolarità prima ancora della presentazione del modello. Il contribuente sappia,pertanto, che eventuali “escamotage” si trovano da subito sotto una lente di ingrandimento.

Il rigo G12

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