Rapporti di lavoro

Disabili, la disciplina dopo il correttivo

di Alberto Bosco

La disciplina complessiva in materia di diritto al lavoro dei disabili, contenuta nella legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le modifiche che erano state recentemente introdotte da parte del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, torna nuovamente all'attenzione di imprese e consulenti in virtù delle ulteriori novità contenute nell'articolo 5, comma 1, del nuovo decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185.

Iniziando dalla quota di riserva (art. 4, co. 3-bis, della legge n. 68/1999), va evidenziato che i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa “pari o superiore” (prima solo “superiore”) al 60% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse al TU delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti.

Le altre – assai rilevanti - modifiche riguardano l'articolo 15.

Iniziando dal comma 4, il testo oggi vigente (dopo le modifiche di cui ci stiamo occupando) prevede che, trascorsi 60 giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere gli appartenenti alle categorie protette, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore, la quota di riserva, il datore medesimo è tenuto a versare, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, una somma pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo (stabilito in 30,64 euro) al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

In pratica, come autorevolmente evidenziato da Nevio Bianchi e Barbara Massara su Il Sole 24 ORE di martedì 5 ottobre 2016, “il contributo esonerativo è pari a 30,64 euro, che moltiplicato per 5 diventa 153,20 euro e quindi oltre il doppio della sanzione attuale. Un mese di scopertura, ipotizzando 22 giorni lavorativi, costa quindi al datore di lavoro 3.370 euro, più di quanto costerebbe, in media, un dipendente in forza.”

Sempre all'articolo 15, dopo il comma 4, è inserito il comma 3-bis, il quale dispone che, per la violazione di cui appena sopra, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124: la diffida prevede, alternativamente, in relazione alla quota d'obbligo non coperta:

a) la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione; o
b) la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici;
in entrambe tali ipotesi, e quindi a fronte del rispetto dell'obbligo di legge, la sanzione è ridotta a un quarto.

Infine, tramite la sostituzione del comma 5, si dispone che gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 (che disciplina l'invio del prospetto informativo) sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©