Rapporti di lavoro

Accordo Stato - Regioni, la formazione dei datori di lavoro che svolgono compiti di prevenzione e protezione

di Mario Gallo

Il nuovo Accordo Stato - Regioni del 7 luglio 2016, in vigore dallo scorso 3 settembre, nel conferire una maggiore sistematicità e organicità all'intera materia della formazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro ha introdotto anche alcune significative modifiche alla disciplina sulla formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione (cosiddetto DLSPP) – anziché nominare un RSPP – in base all'articolo 34 del Dlgs n.81/2008 nelle ipotesi stabilite nell'allegato 2 e salvo i casi previsti dall'art. 31, comma 6 (attività a maggior rischio), dello stesso decreto.

Tale norma, com'è noto, prevede per l'assunzione diretta di tale incarico l'obbligo della frequenza a un apposito corso di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011, Rep. Atti n. 223/CSR.

Il nuovo quadro dei soggetti formatori e i requisiti dei docenti
Una prima modifica di rilievo operata dall’Accordo 7 luglio 2016 (p.12.8 e 12.9) riguarda i soggetti formatori abilitati a erogare i corsi e l'aggiornamento per i DLSPP , stabilendo che le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

Per quanto, invece, riguarda i docenti Accordo (allegato V) ribadisce che devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013, anche nel caso abbiamo collaborato nell'erogazione in modalità e-learning.

Il percorso formativo e le innovazioni sull'e-learning
L'Accordo 7 luglio 2016 non ha, invece, modificato la disciplina dell'Accordo 21 dicembre 2011 per quanto riguarda il percorso formativo; pertanto, in ordine alla durata dei corsi, rimane fermo il principio di proporzionalità tra sforzo formativo e l'entità del rischio complessivo dell'attività da svolgere previsto dal comma 2 dell'articolo 34 del Dlgs n. 81/2008.

Occorre ricordare, infatti, che l'Accordo del 2011 prevede tre percorsi formativi dalla durata minima di 16 ore per attività a rischio basso, 32 ore per quelle a rischio medio e 48 ore per quelle a rischio alto; pertanto, in concreto, per stabilire quale sia il percorso formativo che il datore di lavoro deve frequentare occorre fare riferimento all'allegato II dell'Accordo che classifica le attività nei tre gruppi di rischio associandole ai codici Ateco 2002-2007.

Per quanto riguarda, invece, l'e-learning occorre osservare che rimane fermo che tale modalità è attuabile solo per i moduli 1 (giuridico – normativo) e 2 (gestione ed organizzazione della sicurezza) e per l'aggiornamento, ma i corsi devono essere conformi a quanto previsto ora dall'allegato II dell'Accordo 7 luglio 2016, che sostituisce l'allegato I dell'Accordo 21 dicembre 2011, che detta vincoli organizzativi e prevede requisiti più stringenti rispetto alla previgente disciplina.

Resta fermo, inoltre, che il datore di lavoro è tenuto anche a sostenere un esame finale; per essere ammessi a tale prova occorrerà dimostrare di aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso.

Interessante è, poi, ricordare che per le nuove attività l'Accordo del 21 dicembre 2011 prevede un regime di favore; infatti, «al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all'art. 28, comma 3-bis, del Dlgs n. 81/08» in caso d'inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Il caso delle multiattività
Nel caso di aziende multiattività rientranti in differenti classi di rischio e che, quindi, hanno diversi codici Ateco in virtù del predetto principio di proporzionalità il datore di lavoro dovrà frequentare il corso corrispondente al codice di attività con rischio più elevato.

Per effetto, quindi, di questo meccanismo i datori di lavoro devono effettuare la classificazione delle attività svolte in concreto secondo i codici Ateco in cui sono occupati lavoratori subordinati ed equiparati e sotto questo profilo vale la pena di precisare che non è applicabile il criterio della prevalenza dell'attività sul piano fiscale.

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