Rapporti di lavoro

Disoccupazione, la scadenza per le indennità dei collaboratori 2016

di Antonio Carlo Scacco

Entro il prossimo 12 luglio i collaboratori il cui contratto di collaborazione sia scaduto tra il 1° gennaio e il 5 maggio 2016 possono presentare la domanda per la indennità di disoccupazione mensile DIS-COLL.

Questo è l'effetto della pubblicazione della circolare Inps n. 74 del 5 maggio 2016 che, esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra il 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della circolare medesima, fa decorrere l'ordinario termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL da tale ultima data. La DIS-COLL è stata introdotta dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 e successivamente estesa agli eventi di disoccupazione verificatisi nel corrente anno dalla legge di Stabilità per il 2016 (in particolare art. 1, co. 310 della legge 208/2015).


Soggetti interessati
Sono interessati i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – ad eccezione degli amministratori e dei sindaci – che siano iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, non pensionati e privi di partita IVA (non è sufficiente che sia inattiva) al momento della domanda, inclusi i collaboratori delle pubbliche amministrazioni. Sono esclusi gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio (interpello Minlav 31/2015).
Quanto ai requisiti per l'accesso alla indennità, l'ultima legge di Stabilità ha introdotto una previsione di maggior favore per le sole cessazioni lavorative avvenute nel corso del 2016: in particolare viene meno il requisito, da far valere nell'anno di cessazione, del mese di contribuzione versata ovvero (in alternativa) di un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione. Sono invece indispensabili per l'accesso alla prestazione gli altri due requisiti originariamente previsti, da far valere al momento della domanda:
a)il possesso dello stato di disoccupazione;
b)almeno tre mesi di contribuzione maturati dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione fino alla data di cessazione medesima.
Ad esempio se il contratto di collaborazione è cessato il 2 maggio 2016, i tre mesi di contribuzione devono essere stati maturati tra il 1° gennaio 2015 e il 2 maggio 2016.


Domanda e misura della indennità
La presentazione della domanda può essere fatta solo telematicamente, utilizzando il sito Inps: Home --> Servizi –> Domande per Prestazioni a sostegno del reddito --> DIS-COLL .
Il termine del 12 luglio è previsto a pena di decadenza. Da notare che il riconoscimento della indennità relativamente agli eventi di cessazione occorsi nel 2016 è subordinato alla capienza delle risorse stanziate (54 milioni di euro per il 2016 e 24 per il 2017). Vale l'ordine di presentazione cronologico delle domande. La domanda assume anche valenza di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. A tal fine entro quindici giorni dalla presentazione il beneficiario disoccupato deve contattare il centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato (in mancanza il centro medesimo provvede alla convocazione). In caso di mancata partecipazione alle iniziative di politiche attive proposte in assenza di un giustificato motivo, si prevedono sanzioni specifiche che possono arrivare fino alla decadenza della prestazione ( cfr. Circ. INPS n. 194/2015).
La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati nell'anno solare in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e nell'anno precedente, diviso il numero dei mesi di contribuzione, o frazione di essi (reddito medio mensile). A tale proposito il Minlav (nota del 21 aprile 2015) ha precisato che per “mesi di contribuzione o frazioni di essi”, ai soli fini del calcolo della misura e della durata della prestazione, si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.
L'indennità è pari al 75 per cento di tale reddito. Se il reddito è superiore a 1.195 euro (nel 2016), la DIS-COLL è pari al 75 per cento di 1.195 euro più una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e tale importo. Comunque l'indennità non può superare, per il 2016, l'importo massimo mensile di 1.300 euro. Per la DIS-COLL non vale il principio dell'automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c (precisazione Inps circolare. 83/2015).
La durata della DIS-COLL è pari ad un numero di mesi corrispondente alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Sono esclusi dal computo i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL e la durata massima non può comunque eccedere i sei mesi. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Per un rapporto di collaborazione durato 10 mesi con un compenso complessivo di 10.000 euro, la DIS-COLL avrà una durata di cinque mesi. Per il calcolo si divide il compenso complessivo per il numero dei mesi (10.000 / 10 = 1.000) . Per i primi tre mesi l'indennità sarà pari a 1.000 x 0,75 = 750; il quarto mese 750 meno il 3% ossia 727,50, il quinto 705,67 .
Si ricorda che l'erogazione della DIS-COLL è subordinata al mantenimento dello status di disoccupato, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l'impiego. L'indennità decade anche se il beneficiario diviene titolare di trattamenti pensionistici diretti o acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità (ma in quest'ultimo caso può optare per la DIS-COLL).

Compatibilità della DIS-COLL con prestazioni di lavoro autonomo o subordinato

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