Buongiorno, in riferimento al D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148, ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art.12, comma 5, in cui si precisa che "...non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile...", si prendono in considerazione le ore autorizzate dall'Inps o quelle effettivamente utilizzate a prescindere da quante ore sono state richieste in fase di domanda? Le domande di Cigo dovranno essere il più precise possibili in riferimento alle ore che si richiedono o non incide il numero di ore autorizzate nel calcolo dei limiti di utilizzo della Cigo? Grazie.
L’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015, in ossequio al principio e criterio direttivo stabilito dalla legge delega relativo alla revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento, ha introdotto la rilevante novità secondo la quale, entro i limiti massimi di durata della CIGO, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, ...