Appalti pubblici, se non si utilizza il contratto di riferimento addio all’esonero contributivo
Il nuovo Codice degli appalti pubblici, Dlgs 50/2016, prevede a carico degli appaltatori l'obbligo di applicare per il personale occupato, il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale al fine di evitare fenomeni di dumping sociale, con imprese che applicano contratti diversi da quelli “leader”.
Con la nota 14775 del 26 luglio 2016, il ministero del Lavoro chiarisce che la mancata applicazione dei contratti determina un inadempimento da parte dell'impresa appaltatrice, che determina conseguenze significative sulla sua posizione contributiva. L'impresa perderà il diritto a beneficiare dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni e anche il Durc risulterà non regolare, in quanto non viene rispettato il requisito della corretta applicazione delle disposizioni contrattuali.
Gli ispettori del lavoro sono invitati a controllare questi fenomeni e verificare quale sia il contratto collettivo da applicare in riferimento al settore di impiego (ad esempio manutenzione del verde, o lavori pubblici) e alla zona dove viene eseguito l'appalto, per tener conto di eventuali accordi provinciali.
Queste regole erano già previste nel regolamento di esecuzione al vecchio codice degli appalti (Dpr 207/2010) che impegnava la stazione appaltante a operare le verifiche sul rispetto e sull'applicazione dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il riferimento ai contratti in questione è importante anche nella determinazione del costo del lavoro da tenere a riferimento negli appalti pubblici labour intensive, nei quali il riferimento alle spese per le maestranze è particolarmente significativo. Pensiamo ai contratti di pulizia degli uffici pubblici o ai contratti di vigilanza o portierato. In questo caso, la determinazione del costo del lavoro è irrinunciabile ai fini della individuazione dell'offerta anomala e dell'attivazione della conseguente procedura.
Nel settore delle cooperative, già erano in vigore di fatto, regole simili. Pensiamo a quanto contenuto nell'articolo 7, comma 4 del Dl 248/2007, in base al quale in attesa della completa definizione della figura del socio lavoratore, i trattamenti economici e retributivi ai soci lavoratori non possono essere inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi sul piano nazionale nella categoria.
Per la responsabilità solidale, legata alle differenze retributive e contributive, si vede l'aggiudicatario rispondere in solido con l'appaltatore e il sub-appaltatore e anche del contraente principale con la stazione appaltante.
Le nuove norme impongono controlli accurati anche in capo all'affidatario, che è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione dei contratti collettivi per il personale dell'appaltatore e del subappaltatore e di operare gli interventi sostitutivi, soprattutto nei confronti degli Enti previdenziali, in caso di violazione delle norme sopra richiamate.