Incentivi e agevolazioni anche senza contributo di assistenza contrattuale
Il versamento del “contributo di assistenza contrattuale” previsto da alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro è un impegno previsto dalla cosiddetta parte obbligatoria della normativa collettiva e, come tale, non può essere annoverato tra le norme che devono essere obbligatoriamente rispettate dal datore per poter fruire degli incentivi vigenti. Tale imposizione, infatti, si concretizzerebbe in una violazione del diritto di libertà sindacale negativa, sancito dall'articolo 39 della Costituzione, che riconosce a ciascun datore di lavoro il diritto di non applicare alcun contratto collettivo contro la propria volontà (a eccezione di quelli stipulati secondo la procedura erga omnes, rimasta inattuata). Questa la sintesi della risposta a interpello (numero 18 del 20 maggio 2016) con cui il ministero del Lavoro ha fornito all'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro i chiarimenti richiesti in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006.
Tale norma, è bene ricordato, stabilisce che i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Durc (documento unico di regolarità contributiva), e al rispetto degli altri obblighi fissati dalla legge e dagli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale.
L'Ordine dei consulenti del lavoro, in particolare, ha chiesto al ministero di chiarire se il mancato versamento del contributo di assistenza contrattuale da parte di imprese non iscritte all’associazione di categoria firmataria del contratto collettivo di riferimento possa intendersi quale mancata osservanza di quanto previsto dal comma 1175 e, in tal modo, possa concretizzarsi in un motivo che impedisce la fruizione dei benefici normativi e contributivi vigenti.
Il ministero risponde negativamente al quesito, ricordano che sul tema era già stata emanata la circolare 4/2004, relativamente all'applicazione dell'articolo 10 della legge 30/2003, che fissava un principio analogo a quello oggetto dell'odierno interpello.
Già con la precedente circolare, il ministero aveva messo in evidenza che, quando la legge subordina il riconoscimento dei benefici economici e contributivi alla integrale applicazione di un accordo collettivo, tale impegno deve ritenersi riferito alla sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi. Ciò in quanto non si può imporre l'applicazione anche della parte obbligatoria del contratto collettivo, per non finire in palese contrasto con i principi costituzionali di sindacale negativa in particolare (di cui all'articolo 39 della Costitutzione), oltre che con i principi di diritto comunitario della concorrenza.
Dopo aver ricordato il principio affermato nella precedente circolare, il ministero evidenzia che il cosiddetto contributo di assistenza contrattuale consiste in un onere economico talora richiesto dalle organizzazioni sindacali «per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro» (così recita, ad esempio, l'articolo 40 del Ccnl del commercio). È di tutta evidenza, prosegue il ministero, che il contributo rientri nella parte obbligatoria del contratto collettivo (e non nella parte economica e normativa) in quanto non ricade nella disciplina del rapporto individuale di lavoro.
Sulla base di tale ricostruzione, il ministero conclude osservando che la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dall'ordinamento non può essere negata a un'impresa che non abbia provveduto al versamento del contributo di assistenza contrattuale istituito da un accordo sindacale.