Agevolazioni

Imposta sostitutiva da 100mila euro per i redditi prodotti all’estero

di Andrea Costa

Nell'ambito delle previsioni contenute nella legge di bilancio per il 2017 (legge 232/2016) per incentivare gli investimenti stranieri in Italia interessanti indicazioni sono contemplate dal comma 152 dell'articolo 1, che introduce nel Tuir l'articolo 24-bis.

Il nostro ordinamento tributario prevede che i redditi percepiti dal lavoratore fiscalmente residente in Italia siano ivi assoggettati a tassazione globale e progressiva, mentre i redditi del soggetto non residente fiscale devono essere tassati in Italia unicamente su base territoriale. Il nuovo articolo 24-bis deroga al principio generale e introduce una disciplina speciale, consentendo alle persone fisiche che intendano trasferire la propria residenza fiscale in Italia di poter optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero: per ciascun periodo d'imposta è dovuta un'imposta sostitutiva Irpef forfettaria di 100.000 euro a prescindere dall'importo dei redditi esteri, da versare in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Per poter esercitare l'opzione è necessario aver ricevuto la risposta favorevole ad un apposito interpello presentato all'agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è trasferita la residenza in Italia.

L'accesso al regime agevolativo è subordinato al riscontro di una serie di condizioni, tra le quali risulta il mancato riscontro della residenza fiscale in Italia per un periodo di tempo almeno pari a 9 periodi d'imposta nel corso dei 10 precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. Anche i familiari di cui all'articolo 433 del codice civile possono beneficiare del regime agevolativo su richiesta del soggetto che esercita l'opzione – a condizione che soddisfino le medesime condizioni di residenza – e vengono assoggettati per ciascun periodo d'imposta ad una imposta sostitutiva Irpef dei redditi prodotti all'estero pari a 25mila euro.

In ogni caso l'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lett. c) del Tuir, che restano soggetti al regime ordinario di imposizione.

L'agevolazione può essere riconosciuta per un periodo massimo di 15 anni ed è revocabile; gli effetti dell'opzione cessano in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

Le nuove disposizioni prevedono la possibilità di non avvalersi, per sé o per uno o più familiari, dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi di uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione, o con successiva modifica della stessa. Per tali redditi troverà applicazione la tassazione ordinaria e si potrà beneficiare del credito delle imposte assolte all'estero.

I soggetti che beneficiano dell'opzione restano esclusi dal monitoraggio fiscale per le attività detenute all'estero e non sono tenuti al pagamento dell'Ivie e dell'Ivafe. L'agevolazione non è cumulabile con gli incentivi previsti per il rientro in Italia dei ricercatori e per i lavoratori impatriati.

Con appositi decreti ministeriali verranno individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e permesso di soggiorno e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione, nonché per le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva.

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