Previdenza

Previdenza complementare, limite deducibilità per i «giovani con prima occupazione dal 2007»

di Rossella Quintavalle

Sono passati già dieci anni dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, delle norme contenute nel dlgs 252/2005 e dalla fissazione del limite di deducibilità di euro 5.164,57 tra contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, anche in maniera volontaria, ad un Fondo di previdenza complementare. In vista dei conguagli di fine anno, non bisogna tuttavia dimenticare che un'eccezione a quel limite fu stabilita dall'articolo 8, comma 6, del dlgs 252/2005 per i «lavoratori di prima occupazione» successiva all'entrata in vigore del decreto, intendendo tali quei soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria (agenzia delle Entrate, Circolare 70/E del 18 dicembre 2007). A tali lavoratori, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di iscrizione, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. L'intento del legislatore è stato quello di non penalizzare quei lavoratori che potrebbero non raggiungere il limite fiscale deducibile dei 5.164,57 euro per l'esiguità dei compensi percepiti all'inizio della vita lavorativa permettendo loro di costituirsi una adeguata prestazione pensionistica complementare. Dopo 5 anni di adesione al Fondo e per i 20 anni successivi, è loro concesso il diritto di dedurre dal proprio reddito una quota maggiore di contributi, rispetto ai lavoratori in servizio al 31/12/2006.

La maggior quota deducibile non potrà essere superiore a 2.582,29 euro annui, come da esempio che segue:
- dipendente assunto nel 2008: dal 2013 al 2032 potrà dedurre dal reddito quote di previdenza complementare (quota datore di lavoro più quota lavoratore, escluso Tfr) fino ad un massimo di 5.164,57+2.582,29 annui anziché rientrare nel limite di deducibilità di euro 5.164,57; pertanto, in tali casi, l'importo massimo annuale complessivamente deducibile è di 7.746,86 euro. Se, ad esempio, tale lavoratore avrà dedotto nei primi 5 anni 10.000,00 euro per contributi versati alla previdenza complementare, potrà ancora dedurre un importo pari a euro 15.822,85 (limite di deducibilità di 5.164,57 x 5 anni = 25.822,85 – 10.000 già versati = 15.822,85 ancora a favore); 15.822,85 sarà dunque l'importo massimo che tale lavoratore potrà dedurre in più nei venti anni successivi al quinto. Più precisamente, rimanendo il limite di deducibilità a 5.164,57 annuo, il lavoratore di prima occupazione dal 2007, potrà dedurre dal sesto al venticinquesimo anno, euro 119.114,25 ( 5.164,57 x 20 + 15.822,85). In sostanza, ciò che non è stato possibile dedurre nei primi cinque anni di adesione alla previdenza complementare in quanto effettivamente non versato, potrà essere recuperato in seguito, sempre che negli anni successivi il lavoratore abbia da considerare contributi tali che gli permettano di recuperare le somme non dedotte in precedenza.

Si ricorda che per ogni lavoratore che versi ad una forma di previdenza complementare, tutta la movimentazione delle somme affluite ai Fondi di previdenza sono rappresentante nel modello CU e qualora, nel calcolo dei limiti, una parte di contributi superi l'importo di deduzione spettante, questa eccedenza deve essere indicata separatamente al fine di rilevare la quota non dedotta dal datore di lavoro da comunicare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, ovvero in caso di diritto alla prestazione in corso d'anno nel più breve tempo possibile, al Fondo di previdenza complementare di appartenenza al fine di evitare una doppia imposizione. Tale adempimento si rende necessario in quanto, essendo fissato il limite di deducibilità fiscale, il maggior contributo versato, in quanto non dedotto fiscalmente in busta paga, è esente da imposizione fiscale al momento dell'erogazione della prestazione da parte del Fondo il quale, di conseguenza, deve venire a conoscenza delle somme che non hanno beneficiato della deduzione.

Le modalità di esposizione per la prossima CU sono fornite, al pari dello scorso anno, nelle istruzioni allegate alla certificazione unica di cui alla bozza on-line sul sito dell'agenzia delle Entrate dal 15 dicembre u.s. nelle quali viene precisato che per una corretta compilazione dei campi relativi alla previdenza complementare riferita ai lavoratori di prima occupazione, nei primi cinque anni vanno compilati i campi 416 e 418, mentre dal sesto anno in poi vanno compilati i campi 416, 417, 419, e 420.

Particolarità nella compilazione della CU per i lavoratori con prima occupazione
Nel punto 411 deve essere indicato il codice “3”
Nel punto 412 va indicato l'importo dei contributi e premi versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, e in tale punto non può superare il limite di 5.164,57 euro.
Nel punto 415 va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Nel punto 416 va indicato l'importo complessivo dei contributi versati nell'anno.
Nel punto 417 va indicato l'importo dei contributi dedotti nell'anno, eccedenti il limite di 5.164,57 che i lavoratori di prima occupazione possono dedurre nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (importo già ricompreso nel punto 416).
Nel punto 418 va indicato l'importo complessivo dei contributi dedotti nell'anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di iscrizione ai fondi a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio; tale punto deve essere compilato relativamente ai soli primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.

Nei confronti dei lavoratori di prima occupazione, per i quali è maturato il diritto di usufruire della deduzione dal reddito complessivo dei contributi, pari alla differenza tra l'importo di 25.822,85 euro e quelli effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche.
Nel punto 420 va indicato il numero degli anni residui nei quali è possibile usufruire della ulteriore deduzione.

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