Diritto sindacale assistenza lavoratori
La legge n. 223/1991 subordina la possibilità per il datore di lavoro di intimare un licenziamento collettivo al preventivo esperimento di una procedura di consultazione sindacale - c.d. esame congiunto - che ha come destinatari vincolati le rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale legge non disciplina le modalità di svolgimento dell'esame congiunto: pertanto, le parti - il datore di lavoro, da un lato, e i rappresentanti sindacali, dall'altro - sono libere di decidere se farsi assistere da esperti e tecnici di loro fiducia, mente sembra difficile ipotizzare un "diritto di veto" alla partecipazione di tali soggetti, ove indicati dalla controparte. La questione diventa più complessa si gli esperti intendono sedersi al tavolo non come rappresentanti di una delle due parti titolari del potere di svolgere l'esame congiunto ma, esattamente come nel caso oggetto del quesito, vogliono partecipare al negoziato su indicazione di singoli lavoratori. In questa ipotesi, le parti titolari del negoziato - datore di lavoro e rappresentanze sindacali - ben potrebbero eccepire la mancata legittimazione di tali soggetti, in quanto la legge non riconosce in capo ai singoli lavoratori la titolarità a partecipare all'esame congiunto. Va tuttavia ricordato che le conseguenze dell'esame congiunto ricadono, innanzitutto, proprio sui singoli lavoratori dipendenti dell'azienda che ha avviato la procedura collettiva; sarebbe, quindi, opportuno - e assolutamente consentito dalla legge - un atteggiamento di massima "apertura" alla partecipazione al confronto dei lavoratori e degli esperti da loro eventualmente indicati. Diverso è il caso se si tratta di svolgere assemblee in azienda, fuori dalla procedura disciplinata dalla legge n. 223/1991. In tal caso si applica l'art. 20 della legge 300/1970, secondo il quale possono partecipare alle assemblee in azienda i lavoratori (a prescindere dall'iscrizione al sindacato), le rappresentanze sindacali aziendali, i dirigenti sindacali e gli esperti esterni, intesi come membri di organi direttivi di sindacati provinciali, di organizzazioni orizzontali provinciali e di confederazioni, ma anche dirigenti di rappresentanze sindacali di altre unità produttive