Un’azienda manifatturiera, produzione di componentistica settore automotive, sta implementando un sistema ERP in versione I4.0 che permetterà, attraverso una "industrial intranet" la rilevazione in tempo reale di dati produttivi e dati di funzionamento macchinari. Ciò permetterà una elaborazione, sempre in tempo reale, di Indicatori di Performance che già oggi acquisiamo, ma solo a fine turno o a fine giornata lavorativa, ad esempio: produttività per persona, efficienza, numero di scarti ecc.. I dati verranno mostrati su schermi installati in ogni singola unità produttiva, dove lavorano team di 2/4 persone. Il quesito è: rientriamo nella disciplina del comma 1 del nuovo testo art. 4 (art. 23 d.lgs. 2015n. 151)?
La problematica fondamentale dei controlli a distanza riguarda i limiti entro cui il datore di lavoro possa avvalersi di strumenti lavorativi, informatici o di altro tipo, per controllare l’attività dei lavoratori senza incorrere nella violazione del diritto alla privacy e di ogni altro diritto personale del lavoratore. Il nuovo testo dell’articolo 4 della legge 300/1970, come modificato dal decreto legislativo 151/2015, tenta di dare una risposta a tale interrogativo, tenendo conto delle acquisizioni...