Il rapporto con il procacciatore d’affari
Il procacciatore d’affari è quella figura che con un mandato a titolo oneroso si occupa solo degli interessi del preponente a differenza del mediatore (legge 39/89 e Dlgs 59/2010), che mette in contatto le parti «senza essere legato ad alcuna da rapporti di collaborazione, di dipendenza e di rappresentanza» (articolo 1754 del Codice civile). Se il suo mandato riguarda affari concernenti beni mobili gli è dovuta la provvigione ma solo se si tratta di un’attività occasionale e non svolta professionalmente come previsto dal principio espresso dalla Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 19161/2017 mentre se il procacciatore opera stabilmente con un preponente si configura allora un rapporto d’agenzia, che esula dall’applicazione della legge 39/89 e dal Dlgs 59/2010. Fatto salvo quanto sopra, il rapporto con il procacciatore potrà essere disciplinato come contratto d’opera in base all’articolo 2222 del Codice civile.