Agevolazioni

Credito per ricerca ridotto per il lavoro autonomo

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo ha subito frequenti modifiche strutturali, che impattano non solo sull’identificazione dei costi di periodo agevolabili, ma anche sul calcolo della media dei costi 2012-2014. Quest’ultima costituisce il parametro di raffronto dei costi del periodo agevolato (dal 2015 al 2020), e va calcolata con gli stessi criteri dei costi di periodo, secondo il principio di omogeneità. Questo meccanismo è destinato a rendere particolarmente complessa l’attività sia dei contribuenti, che rischiano anche pesanti sanzioni, sia dei verificatori, poiché le metodologie di calcolo e controllo valevoli per un anno non lo sono necessariamente per gli anni successivi.

Le considerazioni che precedono, oltre a implicare l’esistenza delle condizioni di incertezza che possono determinare la non applicazione delle sanzioni, suggeriscono che qualora in futuro, come auspicabile, si decida di introdurre un beneficio sulle attività di ricerca e sviluppo, strategiche per lo sviluppo del Paese, esso, oltre ad essere strutturale, dovrebbe abbandonare il criterio incrementale, compensando piuttosto tale aspetto con una riduzione delle aliquote di incentivazione.

Tornando alla situazione attuale, va ricordato che si possono a oggi identificare quattro regimi, che comportano una diversa modalità di calcolo del beneficio, e della relativa media di raffronto, di seguito sintetizzati per periodo di competenza (si veda anche la tabella in basso):

(i) per il 2015 e 2016, regime basato sull’originario testo normativo, che agevolava con aliquota del 50% il personale altamente qualificato e la ricerca commissionata ad enti qualificati (università, enti di ricerca, start-up innovative), e con aliquota del 25% le quote di ammortamento degli strumenti e attrezzature di laboratorio e le competenze tecniche e privative industriali;

(ii) per il 2017, regime fondato sulle novità della legge 232/2016, che hanno unificato l’agevolazione al 50%, estendendola alla ricerca commissionata dall’estero, con necessità di includere nella media tale tipo di ricerca (si veda la risposta 58 del 2 novembre 2018);

(iii) per il 2018, regime con le modifiche introdotte dal Dl 87/2018, che escludono i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali costituiti da competenze tecniche e privative industriali, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo;

(iv) per il 2019 e 2020 regime derivante dalla legge di Bilancio 2019 (la 145/2018), che ha reintrodotto la doppia aliquota di agevolazione (25% e 50%), ma con modalità diverse da quelle previste per il 2015 e 2016, poiché in primo luogo sono agevolate al 25% le spese riferite al personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, che fino al 2016 rientravano tra le spese agevolate al 50% ove tale personale fosse stato altamente qualificato.

Inoltre, ove il contribuente intenda esercitare la facoltà di includere anche, con decorrenza 2019, i materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, occorrerà riconteggiare la media 2012-2014. Sul punto, si prevede che tale estensione non si applica nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni ora indicati tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile, cosa che si può verificare qualora l’inclusione per omogeneità di tali costi nella media di raffronto 2012-2014 vada a determinare una riduzione del beneficio. Tale precisazione consente inoltre di non dovere ricalcolare la media riguardo alla novità introdotta, ove il contribuente decida di non avvalersene.

Risulta evidente quindi l’estrema farraginosità della disciplina, e ciò senza considerare le numerose interpretazioni ufficiali emesse, che hanno spesso comportato la necessità di rivedere le modalità di conteggio del beneficio e della relativa media di raffronto.

Il valzer delle aliquote

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