Agevolazioni

Rendiconti del 5 per mille da pubblicare su internet

di Francesco Capogrossi Guarna

Nuove regole di rendicontazione per il cinque per mille dell’Irpef verso la prima applicazione. Il Dlgs 111/2017, infatti, in vigore dal 19 luglio dell’anno scorso, ha completato la riforma dell’istituto e all’articolo 8 ha introdotto nuovi obblighi di rendicontazione, con l’obiettivo di garantire una maggiore trasparenza sulla destinazione del contributo.

Sono invece differite a un Dpcm (previsto dall’articolo 4 del Dlgs 111/2017) le previsioni sulle modalità di accesso e di accreditamento, sui criteri di riparto e di erogazione anche in via accelerata (articoli 4,5,6). Decorrono inoltre dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale degli enti del terzo settore le norme sui nuovi beneficiari con qualifica di Ets (articolo 3, comma 2).

I cosiddetti enti del “volontariato” devono quindi già rispettare le rinnovate regole di trasparenza per il corretto utilizzo del contributo, mentre per tutti gli altri aspetti gestionali rimangono ancora in vigore i decreti precedenti (Dpcm 23 aprile 2010, integrato da quello del 7 luglio 2016).

Nonostante il Dlgs 111/2017 sia in vigore, il sito internet del ministero del Lavoro continua a richiamare le vecchie disposizioni sugli obblighi di trasparenza e le linee guida sulla rendicontazione del cinque per mille, aggiornate al 2013, senza ulteriori chiarimenti sul periodo transitorio.

Poiché il Dlgs 111/2017 conferma buona parte delle vecchie previsioni, è opportuno che gli enti non profit si adeguino alle regole più recenti, integrando gli adempimenti sinora adottati.

Pertanto, entro un anno dalla ricezione del contributo e indipendentemente dall’importo incassato, gli enti del “volontariato” devono:

redigere sul modulo pubblicato dal Ministero un rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa da cui risultino in modo chiaro e dettagliato la destinazione e l’uso delle somme (criterio di “cassa”), essendo possibili accantonamenti per progetti pluriennali;

escludere le spese pubblicitarie per la promozione della quota 5 per mille;

inviare il rendiconto al Ministero (per raccomandata a/r o via Pec) in caso di contributo superiore a 20mila euro (salvo espressa richiesta per importi maggiori), entro i 30 giorni successivi allo scadere del termine di redazione del documento;

pubblicare gli importi percepiti e il rendiconto sul proprio sito internet (che tutti gli enti sono quindi tenuti ad avere) entro 30 giorni dalla scadenza del termine di invio, con comunicazione nei successivi sette giorni. Il relativo link deve essere reso pubblico dal Ministero entro gli ulteriori 30 giorni dall’acquisizione delle informazioni. In caso di inerzia, l’ente beneficiario rischia una sanzione del 25% del contributo percepito.

Non è invece confermata la possibilità di sostituire il rendiconto con il bilancio sociale pubblicato online: un’ipotesi, questa, prevista dalle sole linee guida ministeriali. Anche in caso di presentazione del bilancio sociale, peraltro, quando non è sufficiente il dettaglio sulle spese sostenute e sul concreto impiego del contributo, l’amministrazione vigilante a fini di controllo richiede comunque ai beneficiari, a distanza di anni, un prospetto e una relazione descrittiva per acquisire dati più analitici e omogenei. Resta l’obbligo di annullare i documenti giustificativi con una dicitura ad hoc e di conservarli per almeno dieci anni.

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