Studi, ultima chiamata sui contributi arretrati del fondo di solidarietà
Entro il 20 agosto vanno versate le competenze del periodo da marzo 2020 ad aprile 2021 relative al nuovo fondo bilaterale per la cassa integrazione dei dipendenti
Restano ancora alcuni giorni per la regolarizzazione delle competenze arretrate al fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, relative al periodo da marzo 2020 ad aprile 2021, che andrà effettuata entro il 20 agosto prossimo.
Infatti, come definito dalla circolare Inps 77 del 26 maggio scorso, il versamento del contributo ordinario dovuto per le mensilità in questione può essere al massimo regolarizzato sull’Uniemens di luglio 2021, utilizzando gli appositi codici.
Contemporaneamente, i datori di lavoro rientranti nel fondo di solidarietà che abbiano versato il contributo ordinario al Fis (Fondo integrazione salariale) per lo stesso periodo, dopo aver ottenuto dall’Inps il codice autorizzazione “0S” e l’eliminazione del codice “0J” (che contraddistingue le realtà tenute a versare al Fis), possono recuperare i contributi destinati al Fis entro la stessa data, indicando l’importo indebitamente versato con il codice conguaglio già in uso “L220” (Fis), da valorizzare in Uniemens nella sezione “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”.
Il fondo bilaterale
Ma facciamo un passo indietro. Il fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali nasce per assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo 148/2015 ed è riservato ai datori di lavoro che occupano, mediamente, più di tre dipendenti nel semestre precedente. Le posizioni contributive assegnate ai suddetti datori - individuate in base ai codici Ateco riportati nella tabella allegata alla circolare 77 - vengono contraddistinte dal codice di autorizzazione “0S”.
Passando al tema della contribuzione prevista in favore del fondo, questa è costituita dal contributo ordinario e da quello addizionale, stabilito qualora vi sia un effettivo ricorso alle prestazioni.
Nel caso del primo, per il finanziamento delle prestazioni relative all’erogazione dell’assegno ordinario nei confronti dei lavoratori dipendenti destinatari dei trattamenti – interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa – e per la copertura della contribuzione correlata, va versato mensilmente al fondo un contributo differenziato a seconda del numero di addetti occupati. La misura è pari allo 0,45%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per coloro che occupano mediamente più di 3 dipendenti e sino a 15 dipendenti.
La contribuzione ordinaria passa allo 0,65%, con le stesse modalità appena descritte, per tutti i datori che occupano mediamente più di quindici dipendenti.
Il calcolo del contributo
In entrambe le ipotesi, l’importo dovuto si calcola sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori, esclusi i dirigenti. Per quanto riguarda gli apprendisti, si precisa che il contributo in parola scatta per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto solo questa tipologia di apprendistato può accedere alle misure del fondo.
Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario vanno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione.
Nella pratica, il contributo ordinario decorre dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del fondo di solidarietà del comparto (Dm 104125/2019), ossia da marzo 2020, cessando al contempo l’obbligo contributivo verso il fondo di provenienza (Fis).
Inoltre, sempre nel rispetto del provvedimento citato, i contributi eventualmente già versati o dovuti in precedenza in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo.
Infine, il contributo addizionale è previsto, in caso di erogazione dell’assegno ordinario, nella misura del 4% a carico del datore di lavoro ed è calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
Vedi la scheda: come funziona