Apprendistato e contratto a termine
Il D.Lgs. 81/2015 disciplina il contratto di apprendistato affidandone la regolamentazione agli accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nel CCNL Commercio-Confcommercio nulla di specifico è previsto relativamente al caso sottoposto. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha, però, più volte chiarito che un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica a priori la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo, salvo che il contratto collettivo in modo esplicito non preveda diversamente. Occorre, infatti, valutare se nell’ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore (Interpello n. 8/2007 e Circolare 5 del 2013 del MLPS). Nell’ambito di detta valutazione è importante anche considerare la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro, in quanto ciò rappresenta un elemento utile per poter stabilire l'incidenza delle competenze già acquisite dal lavoratore rispetto al quelle previste nel piano formativo. Per cui, secondo lo stesso Ministero, non sembra ritenersi ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista per tale tipologia contrattuale dalla contrattazione collettiva, cosicché il precedente rapporto di lavoro possa considerarsi prevalente rispetto all'acquisizione delle esperienze e delle competenze professionali. Dunque, prima di procedere alla stipula di un contratto di apprendistato è necessario preventivamente valutare se in base alla storia lavorativa precedente del lavoratore lo stesso possa essere definito come già qualificato, in quanto ha effettuato un periodo di apprendistato per la stessa qualifica presso un altro datore lavoro o perché precedentemente assunto come lavoratore qualificato per le stesse mansioni. In merito al quesito sottoposto non si ravvisa alcun impedimento alla sottoscrizione del contratto di apprendistato dopo il contratto a termine se i due contratti si riferiscono a mansioni diverse, ciò anche in considerazione della esiguità del pregresso contratto a tempo determinato. Nessuna norma prevede espressamente che tra due contratti debba esserci un periodo di “stacco”, ma a parere di chi scrive sarebbe bene che i due contratti non fossero immediatamente consecutivi, ciò allo scopo di evidenziare ulteriormente la genuinità del contratto di apprendistato.