Congedo straordinario
L’articolo 42, comma 5 e 5-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, stabilisce che il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità ha diritto a fruire del congedo. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. Il congedo fruito ai sensi di quanto sopra non può superare la durata complessiva di 2 anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Nel suo caso, quindi, il congedo per la mamma spetta per 24 mesi.
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